Interpello
Istanza di interpello articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 - imposte di registro, ipotecaria e catastale - cessione di area
compresa in programma di intervento per lo sviluppo di un comparto
edificabile.
Oggetto:
Istanza di interpello articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 - imposte di registro, ipotecaria e catastale - cessione di area
compresa in programma di intervento per lo sviluppo di un comparto
edificabile
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
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Testo:
Con istanza di interpello n. ....... concernente il trattamento
fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di un
atto di cessione di area compresa in un programma di intervento per lo
sviluppo di un comparto edificabile, il notaio XY ha esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante fa presente che i comproprietari di un'area
edificabile, sita nel territorio del Comune di ...... sono in procinto di
sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo finalizzato ad ottenere
l'approvazione, da parte del Comune, del Programma di intervento per lo
sviluppo di un comparto edificabile con destinazione ad edilizia
residenziale estensiva.
Successivamente a tale stipula "...una societa' acquisterebbe l'area
suddetta, e per tale acquisto intenderebbe fruire delle agevolazioni di cui
all'articolo 33, comma terzo, legge n. 388/2000.".
Cio' premesso, chiede di sapere, nella sua qualita' di responsabile
d'imposta:
"1) se l'agevolazione spetti anche nel caso in cui l'utilizzazione
edificatoria dell'area consegua alla sottoscrizione prima del trasferimento
di un atto unilaterale d'obbligo;
2) se, nel caso in cui successivamente all'acquisto agevolato la
societa' proceda alla vendita dei singoli lotti inedificati, sia possibile
chiedere una decadenza "parziale" dalle agevolazioni fruite
proporzionalmente al lotto venduto, ferma restando quindi l'agevolazione
sulle restanti porzioni della lottizzazione, ovvero se al suddetto
trasferimento consegua la decadenza della agevolazione per l'intero
acquisto."
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente non propone alcuna soluzione interpretativa.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
stabilisce che: "I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di
registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro
cinque anni dal trasferimento.".
Nell'individuare l'esatta portata della locuzione jpiani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati', l'Agenzia delle Entrate, con
circolare del 30 gennaio 2002, n. 9, ha precisato che "Sotto l'accezione
"piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati" rientrano sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica,
disciplinati dagli articoli 13 e seguenti della legge 1150 del 17 agosto
1942 (c.d. legge urbanistica), sia i piani urbanistici ad iniziativa privata
attuativi del piano regolatore generale (ad esempio i piani di lottizzazione
previsti dall'articolo 28 della legge 1150) purche' la relativa convenzione,
deliberata dal Comune, sia firmata da quest'ultimo e dall'attuatore.
Il piano di lottizzazione, stipulato in convenzione con un organo
pubblico (Comune) che lo delibera e lo approva, sottoscrivendolo insieme
all'attuatore, e' equiparabile ad un piano particolareggiato poiche'
concretizza un interesse pubblico. Questa interpretazione e' tra l'altro
avvalorata dal Consiglio di Stato, II sezione, che, in data 5 marzo 1997 con
la sentenza n. 1463, ha ritenuto il piano di lottizzazione uno strumento
attuativo delle prescrizioni del piano regolatore generale al pari di un
piano particolareggiato. Inoltre, e' necessario che la convenzione venga
stipulata prima che sia posto in essere il trasferimento, a conferma che il
procedimento amministrativo e' stato eseguito e completato secondo la
normativa statale o regionale, dato che l'articolo 33, comma 3, della legge
388/2000 prevede espressamente che i piani urbanistici particolareggiati
siano "regolarmente approvati".".
Successivamente, l'articolo 2, comma 30, della legge del 24 dicembre
2003, n. 350, ha stabilito che "Nell'ipotesi di piani attuativi di
iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione
con il soggetto attuatore."
L'articolo 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Generale del Comune di .......... dopo aver stabilito che "Le zone
sottoposte ad interventi urbanistici preventivi si attuano secondo le
procedure che la legislazione nazionale e regionale prevede per l'attuazione
dei piani particolareggiati o di recupero...", individua tali piani, fra i
quali figurano i "...piani particolareggiati di iniziativa privata, ai sensi
dell'art. 8 della L. N. n. 765/1967 che integra l'art. 28 della L. N. n.
1150/1942 e nel rispetto dell'art. 25 della L. R. n. 47/1978 e succ. mod. e
integr..." e i "...piani di recupero di iniziativa privata, ai sensi del
titolo IV della L. N. n. 457/1978 e nel rispetto dell'art. 26 della L. R. n.
47/1978.".
Il jProgramma di intervento' e' una delle altre speciali procedure
preventive previste dal successivo articolo 9.
Esso, oltre a non essere previsto in alcuna norma statale o regionale,
non e' assimilabile, ad avviso della scrivente, ad uno strumento urbanistico
e non concretizza l'interesse pubblico che caratterizza i piani
particolareggiati e i piani di lottizzazione ad iniziativa privata.
Il Programma di intervento, difatti, pur prevedendo la lottizzazione
di aree, viene posto in essere al solo scopo di ottenere il rilascio di un
unico permesso di costruire per l'intero comparto, come chiarisce il numero
2), comma 4, del sopra citato articolo 9 ("Il Programma di intervento si
attua tramite un'unica concessione; con il rilascio della concessione
potranno determinarsi le fasi attuative necessarie al completamento
dell'intera opera.").
Inoltre, va osservato che, affinche' la convenzione di lottizzazione
produca gli effetti propri di un piano particolareggiato, la stessa deve
essere approvata espressamente dal Comune con una delibera che ne attesti
l'idoneita', propria di uno strumento urbanistico, a perseguire interessi
pubblici; tale atto di assenso e' indefettibile e puo', al piu', essere
sostituito dalla partecipazione dell'ente territoriale al procedimento di
formazione della convenzione, come previsto dal sopra citato articolo 2,
comma 30, della legge 350 del 2003.
Nella fattispecie in esame, dato che il Programma si perfeziona
tramite un mero atto d'obbligo unilaterale, e' da escludersi che la
procedura sia finalizzata al governo urbanistico del territorio; sua
finalita' e', invece, il mero esercizio dello ius aedificandi.
Il programma di intervento, pertanto, non presenta le medesime
caratteristiche e gli stessi effetti di uno strumento urbanistico, come i
piani regolatori particolareggiati ed i piani di lottizzazione, e non puo'
quindi considerarsi assimilabile agli stessi.
Del resto, i comproprietari dell'area edificabile, per porre in essere
un piano particolareggiato ad iniziativa privata, avrebbero potuto proporre
una convenzione di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150.
Attesa la non applicabilita', alla fattispecie prospettata, delle
agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 388 del 2000, la
scrivente ritiene superati i quesiti posti dall'istante.
In ragione di quanto sopra precisato, pertanto, la cessione dell'area
edificabile soggetta a Programma di intervento, qualora non sia compresa nel
campo di applicazione dell'IVA, scontera' l'imposta di registro nella misura
proporzionale dell'otto per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa,
parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonche' le imposte
ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del due per cento e
del dieci per mille previste dal relativo testo unico, e allegata tariffa,
approvato con d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza
d'interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate
per.............. dal notaio XY.
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