Non Costituiscono Ricavi
Cessione di derrate alimentari - Art. 13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460 - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000,
n. 212
Ris. n. 180/E del 27 dicembre 2005 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Cessione di derrate alimentari - Art. 13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Istanza di interpello ex art.11 della L. 27 luglio 2000, n. 212
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'art.13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e' stato esposto
il seguente
Quesito
La societa' XZ S.p.A., che svolge attivita' di produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari, riferisce di avvalersi da tempo
dell'art.13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, secondo il quale
la cessione gratuita, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito
commerciale, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, in favore
delle Onlus, non costituisce ricavo.
Recentemente l'art.14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n.80, ha introdotto nuove
disposizioni in materia di deducibilita' delle erogazioni liberali, in
denaro o in natura, effettuate a favore di organismi facenti parte del
terzo settore, ponendo, ai fini della deduzione, limiti quantitativi nonche'
il divieto di cumulo con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Cio' posto l'interpellante chiede se, alla luce della nuova normativa,
il regime agevolativo recato dall'art.13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del
1997 sia sottoposto ai limiti quantitativi e al divieto di cumulo stabiliti
dal citato art.14 del D.L. n. 35 del 2005.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'interpellante ritiene che le disposizioni recate dall' art.13, comma
2, del D.Lgs. n. 460 del 1997 disciplinino una fattispecie specifica e
distinta alla quale non sono applicabili ne' i limiti quantitativi ne' il
divieto di cumulo previsti dall'art.14 del D.L. n. 35 del 2005.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art.13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 stabilisce che
"le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che in alternativa alla
usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente
alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'art.53 (ora art. 85), comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
La disposizione sopra riportata esclude, nel caso specifico, che
esplichi effetti l'art. 85, comma 2, del Tuir, il quale considera ricavi,
tra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa stessa.
In base alla disposizione agevolativa recata dal citato art.13, comma
2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, e' consentito, pertanto, alle imprese cedere
gratuitamente alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla
cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, altrimenti
destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che il
valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa
medesima.
Nessun limite quantitativo viene posto dal comma 2 del citato art. 13
del D.Lgs. n. 460 alle cessioni agevolate di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici, ne' le stesse concorrono alla determinazione del limite di
deducibilita' delle erogazioni liberali a favore delle Onlus.
Cio' premesso si fa presente che l'art.14 del D.L. n. 35 convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, al quale fa riferimento
l'istanza di interpello, al comma 1 stabilisce che "le liberalita' in denaro
o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, ... sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui".
Il successivo comma 3 del medesimo art.14 dispone espressamente che
t;resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo
00 , comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni".
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facolta' per
l'erogante, titolare di reddito d'impresa, di avvalersi, in relazione alle
liberalita' erogate e in luogo della disposizione prevista dall'art.14 in
esame, di quella recata dall'art.100, comma 2, del Tuir.
La circolare n.39/e del 19 agosto 2005 ha precisato che la scelta
effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.
Il comma 6 dell'art.14 del medesimo D.L. n. 35 stabilisce che "in
relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita'
di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione
fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge".
Al riguardo la citata circolare n.39/e ha chiarito che se il soggetto
erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato art.14
non potra' applicare, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei
soggetti indicati nel predetto comma 1, deduzioni o detrazioni fiscali
previste da altre norme agevolative. La non cumulabilita' prescinde
dall'importo delle liberalita' erogate.
Dalla lettura logico-sistematica delle richiamate disposizioni discende
che il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di derrate
alimentari e di prodotti farmaceutici effettuate ai sensi del citato
art.13, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto non
rappresenta una deduzione o detrazione d'imposta ne' concorre a determinare
i limiti quantitativi di deducibilita' di erogazioni liberali disciplinate
da altre norme tributarie, costituisce un'agevolazione autonoma sulla quale
non esplicano effetto le disposizioni recate dall'art.14 del D.L. n. 35
del 2005.
Conseguentemente, il regime agevolativo disciplinato dall'art.13,
comma 2, del D.Lgs. n. 460 in esame puo' continuare ad essere applicato
dall'impresa che effettua la cessione di derrate alimentari senza limiti
quantitativi e puo' essere cumulato con le liberalita' eventualmente erogate
dallo stesso soggetto deducibili ai sensi dell'art.14 del D.L. n. 35
citato.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza
presentata alla Direzione Regionale ... viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'art.4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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