Contenzioso - Ricorso Contro ICI
Contenzioso - Ricorso contro ICI - Notifica ufficio comunale e non al
Sindaco - Irritualita' - Costituzione in giudizio tardiva del Comune - Non
sanabilita' - Artt. 16 e 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 137
del codice di procedura civile.
Sent. n. 115 del 20 giugno 2005 (dep. il19 ottobre 2005) della Comm. trib. reg. di Roma, sez. XXXVIII - Pres. Quiligotti Rel. Zaccardi Contenzioso - Ricorso contro ICI - Notifica ufficio comunale e non al Sindaco - Irritualita' - Costituzione in giudizio tardiva del Comune - Non sanabilita' - Artt. 16 e 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 137 del codice di procedura civile
Massima - La notifica dell'atto introduttivo del giudizio deve essere effettuato nei confronti del rappresentante legale dell'ente con consegna della copia a sue mani o di persona incaricata a ricevere le notificazioni. E' percio' irrituale ed inammissibile (e non sanabile dalla costituzione in giudizio) il ricorso notificato ad un ufficio comunale e non al Sindaco. (1)
Fatto e diritto - La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto
in primo grado dal sig. R.M. per l'annullamento della cartella di pagamento
n. 097 2002 00045574 relativa all'Ici per gli anni 1993, 1994 e 1997.
In particolare la Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione
n. 44, ha ritenuto che la cartella di pagamento non essendo stata preceduta
da un atto di accertamento e costituendo, quindi, il primo provvedimento
portato a conoscenza del contribuente sia stata notificata oltre il termine
ultimo. per l'accertamento della imposta dovuta per le tre annualita'
suindicate, vale a dire il 31 dicembre 2000, mentre la cartella in parola e'
stata notificata solo il 2 agosto 2002. La decisione ha, altresi', ritenuto
che i versamenti effettuati dal sig. R.M., intestati al Comune di Roma ma a
favore del concessionario competente, potessero essere considerati
regolari.
Nell'appello il Comune di Fiumicino svolge una eccezione preliminare di
rito, con cui sostiene la nullita' della sentenza perche' emessa su un
ricorso notificato irritualmente, e confuta le tesi difensive del sig. R.M.
accolte dal primo giudice.
Deve essere esaminata con precedenza la eccezione avanzata dal Comune
appellante che e', a giudizio del Collegio, fondata.
In effetti, il richiamo contenuto negli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 alle disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti
del codice di procedura civile per l'effettuazione delle notificazioni,
comporta che nel processo tributario nel caso di ricorso proposto nei
confronti di persone giuridiche, a tenore dell'art. 145 del codice di
procedura civile, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio debba
essere effettuata nei confronti del rappresentante legale con consegna
della copia a sue mani o di persona incaricata a ricevere le notificazioni.
Nel caso di specie, invece, il ricorso e' stato notificato non al Sindaco ma
ad un ufficio comunale e, pertanto, in modo irrituale.
Ne' e' possibile sostenere con successo nel caso in esame che la
costituzione del Comune abbia sanato tale irregolarita', lo stesso giudice
di primo grado ha, infatti, affermato che la costituzione del Comune di
Fiumicino e' stata tardiva e che tale circostanza di fatto ha determinato la
mancata considerazione delle controdeduzioni difensive del Comune stesso e
cio' per non impedire al contribuente di svolgere a sua volta le proprie
osservazioni sulle difese comunali.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va accolto
con riforma della sentenza di primo grado rimanendo assorbite le
considerazioni attinenti al merito dell'appello. Sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M. - La Commissione tributaria regionale per il Lazio,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di' cui in epigrafe lo
accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado
dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
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