Agenzia Del Territorio - Ulteriori Chiarimenti Modello Docfa
Agenzia del Territorio
Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell'art. 1 comma 336,
della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Semplificazioni procedurali per la
predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa.
Circ. n. 1/T del 3 gennaio 2006 Agenzia del Territorio Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell'art. 1 comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Semplificazioni procedurali per la predisposizione di documenti di aggiornamento Docfa
1. Premessa
Con circolare n. 10 del 4 agosto 2005 sono state emanate le prime
direttive in merito alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 336,
della legge n. 311/2004, concernente, come e' noto, le modalita' per
l'accertamento delle variazioni dello stato di fatto e nella consistenza
degli immobili, non dichiarate in catasto.
In particolare, il predetto documento di prassi ha fornito precise
indicazioni circa i criteri da utilizzare per l'individuazione degli
interventi edilizi eseguiti sulle unita' immobiliari urbane che richiedono,
da parte degli attuali titolari di diritti reali sulle stesse, la
presentazione di dichiarazioni di aggiornamento tecnico al catasto edilizio
urbano.
Al riguardo, sulla scorta dei criteri gia' delineati con determinazione
del Direttore dell'Agenzia del 16 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 28 febbraio 2005, e' stata fornita una dettagliata
elencazione degli interventi edilizi che richiedono l'espletamento degli
adempimenti previsti dal citato comma 336.
Nonostante il contributo chiarificatore fornito con la richiamata
circolare, sono stati segnalati ulteriori dubbi interpretativi sulla
corretta portata del comma 336 in esame, anche in relazione ad iniziative
che sarebbero state assunte da parte di alcuni Comuni e che potrebbero
ritenersi non del tutto riconducibili nell'ambito di applicabilita' dello
stesso comma 336 (si fa riferimento, in particolare, a richieste formulate
ai titolari dei diritti sugli immobili tendenti a verificare la sussistenza
dei presupposti per la eventuale presentazione della dichiarazione in
catasto).
La fase di attuazione del comma 336 ha fatto emergere, altresi',
l'esigenza di introdurre alcune semplificazioni procedurali per favorire un
abbattimento dei costi connessi alla predisposizione di documenti di
aggiornamento relativi a dichiarazioni di variazione delle unita'
immobiliari non censite. Tale necessita' si e' manifestata anche per effetto
delle recenti disposizioni che hanno modificato alcune voci della tabella
dei tributi speciali riferibili alle seguenti operazioni catastali:
- mutazione delle caratteristiche intrinseche incidenti sulla
rendita ma non sulla consistenza, ovvero sulla rappresentazione
graficoplanimetrica dell'unita' immobiliare;
- contemporaneo frazionamento (o fusione) di unita' immobiliari e
contestuale cambio di destinazione d'uso delle u.i. derivate.
2. Individuazione dei casi in cui va predisposto un documento di
aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 336, della L.
n. 311/2004
Come e' stato in parte accennato nella circolare n.10 del 2005, occorre
preliminarmente ribadire che, a causa delle complessita' dell'attuale
sistema estimale-catastale, l'elaborazione di istruzioni aventi carattere e
valenza generale presenta obiettive difficolta'.
Ed invero, in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti,
nonche' alle istruzioni attuative di formazione e conservazione del catasto
urbano, i processi di classamento si sono sviluppati a livello locale
attraverso la creazione di specifiche scale di corrispondenza tra le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche - significative ai fini
dell'attribuzione della categoria e della classe - di campioni di unita'
immobiliari tipo, rappresentative di specifici segmenti della realta'
immobiliare locale, ed i corrispondenti redditi unitari (tariffe).
Va, inoltre, osservato come, agli effetti di quanto previsto dal comma
336, la tipologia di classamento che si e' consolidata nel tempo in ciascun
comune o zona censuaria e la sua distribuzione sul territorio,
costituiscano - per motivi di uniformita' e perequazione - il reale contesto
cui riferire, con criteri analogico-comparativi, ogni nuovo classamento,
ovvero la revisione di un classamento preesistente.
Per i motivi suddetti, il legislatore, con le previsioni di cui allo
stesso comma 336, ha opportunamente correlato la verifica della coerenza
dei classamenti riportati negli atti catastali con le situazioni di fatto,
non tanto a principi o criteri estimali generali, quanto a circostanze
oggettive predeterminate o previamente individuabili (come ad esempio le
"intervenute variazioni edilizie" nell'unita' immobiliare non denunciate in
catasto, cui fa riferimento il medesimo comma 336).
Proprio allo scopo di pervenire ad una obiettiva valutazione della
effettiva consistenza e qualita' degli interventi effettuati, nonche'
all'emersione dell'eventuale valore "aggiunto" conseguito dall'immobile
censito in catasto, la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 ha
individuato gli interventi edilizi significativi ai fini dell'aggiornamento
del classamento, facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia).
Al fine di consentire una pronta e corretta gestione dei procedimenti
accertativi connessi al comma 336 in parola, la presente circolare viene
corredata dai seguenti due documenti:
- l'allegato A, contenente le definizioni degli interventi edilizi di
cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'allegato B, contenente l'elencazione e la descrizione delle
tipologie di interventi che comportano l'obbligo dell'aggiornamento
catastale e di quelle che, invece, appaiono ininfluenti a tal fine.
3. Variazioni di unita' immobiliari che non comportano la predisposizione di
una nuova planimetria.
In alcuni casi, gli interventi edilizi sulle singole unita' immobiliari,
ovvero sull'edificio in cui le stesse sono ubicate, si concretano
nell'introduzione di nuovi impianti tecnologici ovvero in una radicale
ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con
altri di maggiore pregio; tali interventi, peraltro, non comportano, di
norma, una modificazione della rappresentazione grafica ne' delle parti
comuni, ne' delle singole unita' immobiliari.
Detti interventi, tuttavia, qualora determinino un incremento della
redditivita' delle singole unita' immobiliari, impongono l'obbligo di
produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento
catastale ai sensi del comma 336 in esame.
Affinche' possa essere attribuita la nuova rendita alle unita' oggetto
dei citati peculiari interventi, e' necessaria la produzione di un documento
Docfa per ogni unita' immobiliare interessata; in attesa dell'adeguamento
delle attuali procedure, ciascuna dichiarazione dovra' essere corredata,
necessariamente, dalla nuova planimetria, ancorche' riproduttiva dello stato
di fatto graficamente rappresentato anche nella planimetria conservata
dall'Ufficio.
In tale ipotesi, al fine di evitare un'inutile aggravio di costi a
carico degli interessati, in sede di presentazione del documento di
aggiornamento, viene consentita l'allegazione di una copia della
planimetria gia' presente in atti; su detta copia, nello stesso riquadro
riportante la rappresentazione grafica dell'unita' immobiliare, il
professionista dovra' apporre, preliminarmente alla rasterizzazione, la
seguente dichiarazione, sottoscritta e datata: "La presente
rappresentazione planimetrica, relativa alla variazione n. ... del ..., e'
conforme all'attuale stato dei luoghi".
Sulla base di detta planimetria verra' eseguita la vettorizzazione dei
perimetri dei diversi ambienti al fine del calcolo dei dati metrici.
Nell'ipotesi in cui la variazione comporti anche la necessita' di aggiornare
l'elaborato planimetrico preesistente (cioe' gia' depositato) o la sua
produzione ex novo (ad esempio per la rappresentazione delle parti comuni
oggetto di variazione, quale la sagoma relativa ad un impianto di ascensore
di nuova installazione), il relativo adempimento e' a carico del primo
soggetto che produce la dichiarazione di variazione catastale nell'ambito
dell'edificio.
4. Variazione dell'unita' immobiliare per cambio di destinazione d'uso
combinata a mutazione della consistenza (frazionamento o fusione).
Come e' noto, la circolare n. 9/2001 prevede che la causale "variazione
di destinazione" possa essere utilizzata solamente quando l'unita'
immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza
cioe' fondersi e/o dividersi con altre, con l'obbligo di attribuzione di un
nuovo subalterno.
La prassi catastale relativa ai casi riguardanti il frazionamento (e/o
la fusione) unitamente al cambio di destinazione si e' finora articolata
nella presentazione di distinte dichiarazioni di variazione, di cui la
prima avente ad oggetto la modifica planimetrica - con l'attribuzione alle
unita' immobiliari derivate della categoria provvisoria F/3, o F/4, ovvero
di quella gia' inscritta in atti - e le successive attribuenti le categorie
catastali piu' confacenti alle nuove destinazioni edilizie.
Nell'ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonche' di
contenere i costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie
dichiarative, qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera
simultanea (frazionamento e cambio di destinazione gia' realizzati al
momento della dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico
atto di aggiornamento.
A tale scopo dovra' essere indicata la seguente causale di variazione:
"ALTRE", unitamente alla declaratoria "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE",
ovvero "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE".
ALLEGATO A
alla Circolare n. 1 /2006
DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL'ART. 3 DEL
D.P.R. 380/2001 RICHIAMATE NELLA DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE DEL 16 FEBBRAIO 2005
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti1;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (1);
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio1;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica1;
e) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti.
ALLEGATO B
alla Circolare n. 1 /2006
ATTRIBUZIONE DI NUOVO CLASSAMENTO IN RELAZIONE AGLI
INTERVENTI EDILIZI RICHIAMATI NELL'ALLEGATO A
Premesso che, in base alle norme ed istruzioni catastali,
l'attribuzione di nuovi classamenti viene operata in tutti i casi di nuova
costruzione e nelle variazioni del patrimonio esistente concernenti la
geometria ovvero i caratteri intrinseci ed estrinseci dell'unita'
immobiliare, incidenti sulla rendita catastale, si riepilogano e si
precisano di seguito gli interventi che di norma comportano l'obbligo di un
aggiornamento catastale (A) e quelli invece ininfluenti a tal fine (B).
A - TIPOLOGIE DI INTERVENTI INFLUENTI SUL CLASSAMENTO E SULLA RENDITA
CATASTALE
A1) - unita' immobiliare
a) le costruzioni di nuove unita' immobiliari fuori terra ed interrate;
b) gli ampliamenti delle unita' immobiliari esistenti fuori terra ed
interrate, con variazione della sagoma esterna dell'edificio ovvero della
costruzione interrata, conseguenti per esempio, a:
- sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani;
- costruzione di vani in adiacenza;
- chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o
accessorio;
c) le variazioni di superficie delle unita' immobiliari, conseguenti di
norma ad interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione
straordinaria, senza variazione della sagoma esterna dell'edificio ovvero
della costruzione interrata.
Esempi:
- frazionamento di una unita' immobiliare con generazione di due o
piu' unita';
- fusione di due o piu' unita' immobiliari;
- modifica del perimetro di due unita' contigue, a seguito del
trasferimento di uno o piu' vani da un'unita' all'altra;
- ampliamento della superficie di un'unita' immobiliare determinata
dalla creazione di solai o soppalchi praticabili all'interno della
volumetria della u.i. medesima;
d) le variazioni interne alle unita' immobiliari, con ridistribuzione e
modificazione del numero dei vani principali e/o accessori;
e) le variazioni di destinazione d'uso delle unita' immobiliari;
f) gli interventi di riqualificazione delle unita' immobiliari,
comportanti la realizzazione o l'integrazione di servizi igienici;
g) altri interventi significativi di riqualificazione delle unita'
immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento
delle finiture, eccetera).
A2) - Fabbricato
a) fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralita';
b) fabbricati, aventi un numero di piani superiore a 2, ove e' stato
installato uno o piu' ascensori;
c) fabbricati sui quali sono stati operati degli interventi di
riqualificazione sulle parti comuni, sugli impianti tecnologici, ecc....
B - TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI DI NORMA ININFLUENTI SUL CLASSAMENTO E
SULLA RENDITA CATASTALE
a) gli interventi edilizi che riguardano opere conservative di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie a reintegrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso;
c) gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo (2);
d) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle
normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti
esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi
strutturali.
I casi piu' complessi da valutare sono quelli indicati ai punti A1,f),
A1,g) ed A2,c).
Per quanto concerne la prima tipologia di intervento - per esempio, la
trasformazione di un servizio igienico con solo WC in un servizio completo
di bagno o doccia nell'ambito di una unita' immobiliare -, la stessa
potrebbe comportare un diverso classamento e quindi l'obbligo di
dichiarazione in catasto, nel caso in cui l'unita' esaminata sia
all'attualita' censita in una categoria di bassa qualificazione (A4/A5), ma
non nell'ipotesi in cui si tratti di categorie piu' qualificate provviste
ordinariamente gia' di uno o piu' servizi igienici completi.
Lo stesso criterio informativo puo' essere adottato per gli interventi
di riqualificazione nell'ambito di un'unita' immobiliare ovvero di un
fabbricato, per i quali necessita una valutazione specifica.
Attese le difficolta' di procedere ad una rappresentazione completa ed
esaustiva della casistica in astratto ipotizzabile, nonche', soprattutto, di
valutare le fattispecie sopra richiamate, con la determinazione
direttoriale 16 febbraio 2005 e' stato individuato, quale indicatore
sintetico e parametro di riferimento, una soglia incrementale del valore (e
quindi anche della redditivita') dell'unita' immobiliare, eventualmente
derivante dall'intervenuta variazione, in misura non inferiore al 15%:
soglia - com'e' noto - corrispondente alla variazione di una classe
catastale.
La valutazione di detto indicatore, piuttosto agevole per un
interlocutore esperto di settore, quale il tecnico comunale - investito dal
legislatore degli accertamenti necessari e delle eventuali notifiche al
proprietario - si rivela invece particolarmente difficile e complessa per
il comune cittadino.
Per questi motivi si ritiene opportuno suggerire ai Comuni di non
includere negli inviti bonari, tra le fattispecie che comportano l'obbligo
di aggiornamento catastale, i casi sopra richiamati, ma di limitarsi a
raccomandare, per gli stessi casi, l'esigenza di procedere ad un esame piu'
approfondito della fattispecie con l'ausilio di un tecnico, ovvero
avvalendosi dell'assistenza dello sportello comunale, ove istituito.
Di contro, in fase istruttoria, ai fini delle notifiche ai proprietari
degli adempimenti di legge, la stretta collaborazione tra Catasto e Comune
puo' rilevarsi particolarmente utile e proficua proprio per la valutazione
dei casi che presentano maggiore difficolta', soprattutto al fine di evitare
comunicazioni erronee, che possano procurare inutili disagi al cittadino,
nonche' impropri utilizzi delle gia' carenti risorse disponibili presso gli
Uffici provinciali.
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