Riscossione - Concessionari - Rimborsi Per Sgravio.
Agenzia delle Entrate - Dir. centr. amministrazione
Riscossione - Concessionari - Rimborsi per sgravio, ai sensi dell'art.26
del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Modalita'.
Ris. n. 182/E del 27 dicembre 2005 Agenzia delle Entrate - Dir. centr. amministrazione Riscossione - Concessionari - Rimborsi per sgravio, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - Modalita'
Taluni concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno
rappresentato la difficolta' di recuperare gli importi dagli stessi
anticipati per rimborsare ai contribuenti somme iscritte a ruolo da questa
Agenzia e riconosciute indebite a seguito di provvedimenti di annullamento.
In proposito, l'art. 57-bis del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,
stabilisce che, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto
dall'art. 26, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 112/1999, la restituzione ai
concessionari delle somme anticipate per effettuare i predetti rimborsi
avvenga con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999, vale a dire mediante
provvedimenti (cosiddetti di "tolleranza"), che autorizzano gli stessi
concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai riversamenti dei
tributi riscossi con il Modello F23, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 237.
Tuttavia, il recupero delle predette somme puo' essere, in taluni casi,
ostacolato dall'impossibilita' di avvalersi delle citate "tolleranze", a
causa dei tempi tecnici necessari per recuperare l'acconto versato nel mese
di dicembre di ciascun anno ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 28
marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (cosiddetto
"acconto SAC"), sui riversamenti delle riscossioni da effettuarsi con il
Modello F23 nell'anno successivo.
Al riguardo, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento per le Politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze, si comunica che, nei casi in
cui le aziende concessionarie non riescano a recuperare le predette somme
tramite i citati provvedimenti di tolleranza, la restituzione di tali somme
agli stessi concessionari potra' essere effettuata mediante mandato di
pagamento, a valere sul capitolo di spesa n. 3866/Economia e Finanze
denominato "Restituzioni e rimborsi".
A tal fine, le aziende concessionarie, nei casi in esame, dovranno
presentare apposita istanza diretta ad ottenere il rimborso, tramite
mandato di pagamento, delle somme da esse anticipate ai contribuenti; la
predetta istanza dovra' essere indirizzata all'ufficio locale cui, ai sensi
della circolare n. 97/E del 20 novembre 2001 (in "il fisco" n. 44/2002,
pag. 14017, n.d.r.), sono rivolte le richieste di rimborso mediante
provvedimenti di tolleranza.
Tale ufficio provvedera' ad inoltrare la richiesta di accreditamento dei
fondi necessari a carico del citato capitolo 3866, all'Ufficio Contabilita'
Finanziaria di questa Direzione Centrale; una volta ottenuta l'assegnazione
delle risorse, emettera' il mandato di pagamento tratto dall'ordine di
accreditamento, a favore del concessionario della riscossione.
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