Risoluzione Agenzia Entrate Su Ganasce Fiscali
si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso
il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un
preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute,
esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda
concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il
preavviso stesso assumera' il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
Oggetto: Articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella
legge n. 248 del 2005 - Fermo amministrativo su beni mobili registrati ai
sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973
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Testo:
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203, convertito nella
legge n. 248 del 2005, ha stabilito che le disposizioni previste
dall'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di fermo di beni
mobili registrati, debbano essere interpretate nel senso che, fino
all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 di tale ultimo articolo, il
fermo puo' essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli
a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503 del
1998, quanto alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti
del fermo stesso.
Tale norma conferma la correttezza dell'interpretazione assunta da
questa Agenzia prima con la circolare n. 221 del 24.11.1999 e,
successivamente, con la risoluzione n. 64 dell'1.3.2002.
Alla luce di quanto sopra esposto, sono venute meno le ragioni che
avevano indotto la scrivente ad impartire ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, con la risoluzione n. 92 del 22.7.2004,
istruzioni affinche' si astenessero temporaneamente dal disporre fermi
amministrativi relativamente ai ruoli di questa Agenzia.
Al riguardo, restano ferme le indicazioni fornite, a suo tempo, alle
societa' concessionarie con la nota n. 57413 del 9.4.2003 e, di conseguenza,
si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso
il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un
preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute,
esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda
concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il
preavviso stesso assumera' il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
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