Perchè è nata Federcontribuenti - Lo Statuto
L’esigenza di una rappresentanza costante e quotidiana del “Cittadino Contribuente” ha portato alla costituzione di “Federcontribuenti - Federazione Nazionale dei Contribuenti dello Stato e delle Autonomie Locali e per la tutela e rappresentanza della piccola proprieta' immobiliare” che intende rappresentare attraverso la “proposta legislativa” e l’iniziativa sul territorio, i tanti cittadini che spesso si trovano “vessati” dalle richieste dell’Erario e dalle pretese tributarie delle autonomie locali. L’Associazione vuole essere un momento di elaborazione di proposte e un centro di confronto con le forze politiche, le forze sociali, gli ordini professionali tecnico contabili sulle questioni fiscali e tributarie per la lotta all’evasione fiscale, l’affermazione di un fisco equo e giusto, la salvaguardia dei diritti dei contribuenti e per l’applicazione dello “Statuto del Contribuente” come momento centrale nel rapporto fra fisco e contribuenti.
“Federcontribuenti” vuole essere “propositiva” anche rispetto a quel federalismo fiscale che dovra’ costituire nel tempo lo strumento di ricaduta sul territorio della capacita’ contributiva dei cittadini, senza che venga meno l’esigenza unitaria e nazionale della “solidarieta” in un Paese come il nostro dove purtroppo ancora esistono grandi disparita’ territoriali fra Nord, Centro e Sud. Non a caso nasce al Sud, dove questa esigenza è fortemente sentita.
Con l’apertura di delegazioni in tutta Italia la Federcontribuenti vuole diventare una associazione nazionale capace di interpretare le istanze dei contribuenti di tutto il Paese.
Lo Statuto della Federcontribuenti
Federazione Nazionale dei Contribuenti dello Stato e delle Autonomie Locali
E per la tutela e la rappresentanza della piccola proprietà immobiliare
CAPO 1°:
SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI
Art. 1
E’ costituita a Catania sotto la denominazione Federcontribuenti, un’associazione nazionale che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela dei contribuenti dello Stato e delle Autonomie Locali e comunque da tutti gli Enti che hanno capacità impositiva in materie di tasse, imposte, tributi locali. Essa rappresenta sia persone fisiche che personalità giuridiche, con o senza scopo di lucro. In particolare l’associazione perseguirà l’acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei contribuenti. Rientra nei fini dell’associazione l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci. L’associazione intende promuovere ed organizzare incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci per meglio raggiungere lo scopo sociale. Possono aderire alla Federcontribuenti persone fisiche, enti, società nonché Associazioni che né condividono le finalità statutarie.
Inoltre compito prioritario della Federcontribuenti sarà quello di rappresentare e tutelare gli interessi della piccola proprieta’ immobiliare in tutte le sedi istituzionali, verso le controparti, è potrà sottoscrivere accordi, CCNL, e ogni altro atto a tutela della categoria rappresentata. Per promuovere e operare viene costituita una specifica sezione denominata Federcontribuenti – Piccola Proprietà Immobiliare. La sezione non avrà autonomia economica e finanziaria anche se potrà costituire degli organi dirigenti autonomi, previa delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo di FEDERCONTRIBUENTI.
La Sezione denominata “Federcontribuenti piccola proprietà” immobiliare ha nasce con lo scopo di:
- tutelare gli interessi della piccola proprietà edilizia e curarne lo sviluppo in armonia con l'ambiente ed il territorio, rappresentandola, sul piano nazionale ed internazionale, nei confronti delle istituzioni e delle forze politiche, sociali ed economiche nonché dei gestori dei pubblici servizi, delle associazioni dell'inquilinato e degli amministratori di condominio;
- promuovere l'afflusso del risparmio verso l'investimento immobiliare ed edilizio favorendo in particolare l'accesso alla proprietà dell'abitazione in conformità con i principi costituzionali;
- curare, anche attraverso lo studio di soluzioni tecnico-economiche, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico e naturalistico;
- assicurare ai soci mezzi ed occasioni per il proprio arricchimento culturale e formativo, tutelare la loro qualità di consumatori, concorrere con gli enti pubblici e privati a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della proprietà edilizia e dell'ambiente;
- incentivare la partecipazione dei proprietari ed utenti di immobili alla realizzazione di condizioni favorevoli allo sviluppo equilibrato ed armonico del contesto in cui vivono ed alla valorizzazione degli spazi comuni e delle risorse ambientali.
Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione:
a) promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei contribuenti;
b) propone proposte di legge e/o di modifica legislativa in materia tributaria e di fiscalità locale e sulla tutela della piccola proprietà immobiliare;
c) Promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
d) Organizza incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
e) Realizza pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
f) Promuove iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
g) Promuove iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni servizio, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni.
h) Assume incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti.
i) Organizza iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere.
j) Agisce in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei contribuenti e dei piccoli proprietari immobiliari ai sensi delle leggi in materia;
k) Svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
l) consente l’associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
m) promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi o istanze, italiane od internazionali, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei contribuenti e dei piccoli proprietari immobiliari;
n) garantisce l’assistenza legale, fiscale, tributaria e ogni servizio utile allo sviluppo degli associati e della vita associativa.
Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dell'oggetto sociale.
Fedecontribuenti ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.
Art. 3
L’associazione ha sede in Tremestieri Etneo, Via Carnazza n° 81 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito di tutto il territorio nazionale. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.
Art. 4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5
L’associazione non ha scopo di lucro.
Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:
a) quota di iscrizione "una tantum";
b) contributi associativi periodici;
c) contribuzioni associative straordinarie;
d) elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.
Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 7
I soci possono essere:
- fondatori
- frequentatori;
- ordinari;
- benemeriti;
- e onorari.
Art. 8
A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant’altro viene messo a disposizione dell’associazione.
Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel Registro della FEDERCONTRIBUENTI e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
Sono soci benemeriti quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l’attività e la valorizzazione del nome dell’associazione.
Anch’essi hanno diritto di voto.
Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.
I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea.
L’iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.
L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Art. 9
La decisione del Comitato è inappellabile e non è soggetta a motivazione.
Art. 10
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.
Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.
Art. 11
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, con esclusione dei Soci fondatori e promotori;
c) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.
CAPO 2°:
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell’associazione sono:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Comitato Esecutivo;
4) Il Presidente;
5) Il Segretario;
6) Il Collegio dei Probiviri;
7) Il Revisore dei Conti.
L’Assemblea potrà deliberare la nomina di un Presidente Onorario, fra personalità che si sono contraddistinte nell’impegno a favore di un fisco equo e giusto e per la tutela dei diritti dei contribuenti. Il Presidente Onorario è componente di Diritto del Consiglio Direttivo.
Inoltre possono essere nominati uno o più vice presidenti a cui verranno conferiti poteri specifici da parte del Presidente.
Art. 13
L’assemblea.
L’assemblea è costituita da tutti i suoi Soci Ordinari ai sensi dell’art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seugito delle procedure disciplinari di cui agli artt. 11 e 33.
Ogni Socio che ha diritto a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita da altri Soci.
I Soci frequentatori possono partecipare all’assemblea con voto soltanto consultivo.
Art. 14
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.
Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale o sulla stampa e, solo qualora lo deliberi il C.E., mediante lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima.
L’assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dal presente Statuto:
a) determina i programmi generali dell’Associazione;
b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l’Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, economico e finanziario dell’associazione;
d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata, i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, ed il Revisore dei Conti.
L’Assemblea straordinaria delibera sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonché sulla destinazione dei beni sociali.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta ogni quattro anni entro il 30 Aprile per l’adempimento dei compiti previsti dall’art. 14, lettera d).
Quella straordinaria ogni qualvolta i 2/3 del C.D. lo ritenga necessario.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano entro i sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo, economico e finanziario.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Art.16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, dal Vice o dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.
Art. 17
Le votazioni dell’assemblea saranno per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Art. 18
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Art. 19
Consiglio Direttivo.
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
Art. 20
Quando nel C.D. venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti, subentreranno in carica, nell’ordine, altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo criteri di cui all’art. 19.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea;
c) delibera sulla convocazione dell’assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione;
d) propone al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previsti dall’art. 33;
e) propone all’assemblea l’ammontare della quota di iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie come indicato all’art. 5;
f) sottopone all’approvazione dell’assemblea eventuali proposte di modifiche dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell’associazione;
g) affida, nei limiti delle proprie attribuzioni incarichi speciali ai suoi componenti e/o ai soci con o senza compenso;
h) svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 22
Il Comitato Esecutivo.
1) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell’assemblea;
2) decide sull’ammissione dei nuovi soci dell’associazione;
3) gestisce l’ordinaria amministrazione dell’associazione deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi e/o rimborsi spese di ogni incarico (art. 21 punto g).
A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’80% delle entrate dell’anno;
4) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei consiglieri.
Qualora venga a mancare tale maggioranza, trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei consiglieri.
Il socio facente parte del C.D. che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall’art. 20.
Art. 24
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o del segretario.
Art. 25
Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.
Art. 26
Il Presidente.
Il presidente, il vice presidente ed il segretario eletti dal C.D. a norma dell’art. 19 restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
L’elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.
Il presidente presiede l’assemblea, il C.D. ed il C.E.; in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono nell’ordine il vice presidente o il segretario.
Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, ne dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal C.D. e dal C.E.
Il vice presidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.
Nei casi di motivata urgenza il presidente può esercitare i poteri del C.D. ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.
Art. 27
Il Segretario.
Il segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e dà impulso all’attività delle sedi periferiche, cura i contatti con le forze politiche e sociali.
Art. 28
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Su proposta del C.D. il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.
Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il C.D., nonché tra il C.D. e l’assemblea.
In particolare quando l’assemblea non dovesse approvare il bilancio o il rendiconto o il preventivo, questi ultimi saranno approvati dal collegio probivirale che assumerà i poteri sostitutivi dell’assemblea e che potrà dar corso ad ogni più opportuna rettifica.
CAPO 3°:
SEDI TERRITORIALI
Art. 29
Organi delle singole Sedi
Possono essere costituite sedi provinciali e subprovinciali e delegazioni comunali sul territorio nazionale.
Le sedi subprovinciali sono tenute all’osservanza della linea politica associativa elaborata ed approvata dalla sede provinciale nel rispetto dello statuto nazionale.
Il presidente di ciascuna sede subprovinciale è associato e partecipa di diritto al consiglio direttivo della sede provinciale con diritto di voto.
La delegazione comunale è tenuta all’osservanza della linea di politica associativa, approvata dalla sede provinciale cui appartiene nel rispetto dello statuto nazionale.
La delegazione comunale non ha autonomia contabile e non è tenuta a dotarsi degli organi di cui alle successive disposizioni del presente articolo, è rappresentata dal responsabile della delegazione nomianto dal presidente della sede provinciale ed è associata di diritto alla sede provinciale che ha autorizzato la costituzione.
E’ assicurato il coordinamento regionale tra le sedi provinciali attraverso un coordinatore regionale unico organo regionale, eletto dai presidenti delle sedi provinciali di concerto e con l’approvazione del comitato esecutivo nazionale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine statutario previsto per il rinnovo degli organi e in via transitoria entro il 30/06/2008.
Ogni sede deve avere i seguenti organi:
1) l’assemblea degli iscritti di ogni singola sede;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Comitato Esecutivo;
4) il Presidente;
5) il Vice Presidente;
6) il Segretario;
7) il Revisore dei Conti;
8) il Consiglio dei Probiviri.
Le funzioni, le competenze e la durata in carica di ciascun organo sul territorio periferico sono, nell’ambito della singola sede, quelle previste dal presente statuto per i corrispondenti organi.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
In via transitoria gli organi statutari regionali, provinciali, e subprovinciali scadranno congiuntamente con gli organi statutari nazionali, a norma dell’art. 32.
Negli statuti provinciali e subprovinciali, possono essere previsti riconoscimenti a favore dei soci fondatori, nei termini di cui all’art. 33.
Art. 30
Ogni sede periferica deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall’assemblea nazionale, diretta ed attuata dagli organi nazionali.
Art. 31
Le sedi dell’associazione hanno autonomia contabile ed amministrativa e sono tenute ad un contributo annuo del 20% alla Sede Centrale.
CAPO 4°:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
Per otto anni dall’approvazione di questo statuto gli organi direttivi della sede centrale fungeranno da organi sociali ad ogni effetto, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.
Art. 33
Il Collegio probivirale applica il provvedimento di cancellazione del socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali dell’associazione e che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli organi direttivi, salvo che si tratti di soci fondatori.
Il Collegio dei probiviri può, per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il socio in pendenza di procedimento disciplinare.
Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.
Art. 34
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra la sede centrale e le sedi periferiche deciderà inappellabilmente il Collegio centrale dei probiviri.
Art. 35
Le eventuali controversie tra soci fondatore e associazione saranno decise da una terna arbitrale, il cui Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Catania.
Art. 36
Quando per qualsiasi motivo l’assemblea delle sedi periferiche non provveda all’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo è in facoltà della sede centrale di nominare un commissario.
Art. 37
Il presente statuto prevale sugli statuti delle sedi territoriali che dovranno costantemente uniformarsi ad esso, sicché ogni variazione dello Statuto Federcontribuenti avrà effetti operativi immediati sugli Statuti delle associazioni territoriali anche prima della presa d’atto a mezzo di assemblea straordinaria da parte delle sedi territoriali che dovranno dar corso all’adeguamento entro 90 giorni dalla modifica dello Statuto Nazionale.
Decorso tale termine, la modifica opererà di diritto sullo statuto locale.
Ferma Equitalia.
Insieme





