Il bonus famiglia penalizza i lavoratori autonomi
Piccoli imprenditori e professionisti esclusi dal bonus per la famiglia. La partita Iva, anche per una piccola attivita' d'impresa, arte o professione, esclude infatti la possibilita' di accesso al bonus straordinario introdotto dal decreto legge anti-crisi. Sono esclusi anche i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante da partecipazione in societa' di persone, commerciali o artigianali, in studi associati fra professionisti o in societa' di capitali.
L'articolo 1 del decreto legge (185/2008) prevede infatti che il bonus straordinario per famiglie spetti, per il solo 2009, ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai non autosufficienti, anche se titolari di alcuni altri redditi, purche' siano diversi da quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo. Per chiedere il bonus, si dovra' usare il modello approvato dall'agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge del 29 novembre 2008, cioe' entro il 9 dicembre 2008.
Rientrano tra i soggetti ammessi al bonus famiglia i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione che sono anche titolari di redditi fondiari, cioe' redditi di terreni e fabbricati, da considerare solo cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente o di pensione, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.
Piccoli imprenditori
e professionisti esclusi dal bonus per la famiglia. La partita Iva,
anche per una piccola attivita' d'impresa, arte o professione, esclude
infatti la possibilita' di accesso al bonus straordinario introdotto dal
decreto legge anti-crisi. Sono esclusi anche i titolari di reddito
d'impresa o di lavoro autonomo derivante da partecipazione in societa'
di persone, commerciali o artigianali, in studi associati fra
professionisti o in societa' di capitali.
L'articolo 1 del decreto legge (185/2008) prevede infatti che il bonus
straordinario per famiglie spetti, per il solo 2009, ai lavoratori
dipendenti, ai pensionati e ai non autosufficienti, anche se titolari
di alcuni altri redditi, purche' siano diversi da quelli derivanti
dall'esercizio per professione abituale di un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo. Per chiedere il bonus, si dovra' usare il modello
approvato dall'agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'entrata in
vigore del decreto legge del 29 novembre 2008, cioe' entro il 9 dicembre
2008.
Rientrano tra i soggetti ammessi al bonus famiglia i titolari di
reddito di lavoro dipendente o di pensione che sono anche titolari di
redditi fondiari, cioe' redditi di terreni e fabbricati, da considerare
solo cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente o di pensione,
per un ammontare non superiore a 2.500 euro. I redditi fondiari si
distinguono in redditi agrari e dominicali dei terreni, e redditi dei
fabbricati. Questo significa, ad esempio, che il dipendente o
pensionato, che e' anche titolare di redditi di fabbricati per uno o piu'
immobili dati in affitto per un ammontare superiore a 2.500 euro, e'
escluso dal bonus per la famiglia. Al contrario, non e' escluso dal
bonus famiglia il dipendente o pensionato il cui reddito complessivo
del nucleo familiare rientra tra i limiti previsti dalla norma, che e'
anche titolare di un piccolo terreno, che produce ortaggi e agrumi, per
i quali ricava poco piu' di 2mila euro l'anno e dichiara come reddito
dominicale e agrario l'importo di 250 euro.
Il bonus varia da 200 a mille euro (si veda <
Ai fini del calcolo del reddito, si considerano componenti del nucleo
familiare chi richiede il bonus, il coniuge, anche se e' non fiscalmente
a carico, ma a patto che non sia legalmente ed effettivamente separato,
i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico. Per familiari si
intendono, a norma dell'articolo 12 del Tuir, il coniuge non legalmente
ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati nonche'
ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Per essere
considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito
complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e
dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
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