AREA EDIFICABILE, IL PIANO REGIONALE PREVALE SU QUELLO urbanisticoistico
La cessione a titolo oneroso di terreni, considerati edificabili dal Piano urbanistico comunale e successivamente sottoposti al vincolo di inedificabilita' dal Piano paesaggistico regionale (Ppr), non genera plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Tuir che qualifica redditi diversi "le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
Infatti, le disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale sono immediatamente efficaci e prevalgono sulle regole difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 460/E del 2 dicembre, in risposta a un interpello volto ad accertare se la vendita dei menzionati terreni, situati in Sardegna e ricevuti in eredita', possa produrre plusvalenze ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.
L'Agenzia, nel formulare il parere, ricorda che le norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico approvato dalla giunta regionale della Sardegna stabiliscono che "Le disposizioni del P.P.R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici".
L'unica eccezione a tale regola riguarda la possibilita', per i Comuni dotati di Piano urbanistico regolarmente approvato, di realizzare "gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purche' approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale". Su questo punto, la circolare esplicativa del Ppr ha chiarito che la realizzazione degli interventi edilizi e' consentita solo se i piani attuativi abbiano completato l'intera procedura di approvazione alla data di emanazione del piano paesaggistico regionale.
La cessione a titolo oneroso
di terreni, considerati edificabili dal Piano urbanistico comunale e
successivamente sottoposti al vincolo di inedificabilita' dal Piano
paesaggistico regionale (Ppr), non genera plusvalenza ai sensi
dell'articolo 67 del Tuir che qualifica redditi diversi "le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
Infatti, le disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale
sono immediatamente efficaci e prevalgono sulle regole difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Il chiarimento arriva con la risoluzione
n. 460/E del
2 dicembre, in risposta a un interpello volto ad accertare se la
vendita dei menzionati terreni, situati in Sardegna e ricevuti in
eredita', possa produrre plusvalenze ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.
L'Agenzia, nel formulare il
parere, ricorda che le norme tecniche di attuazione del Piano
paesaggistico approvato dalla giunta regionale della Sardegna
stabiliscono che "Le disposizioni del P.P.R. sono cogenti per
gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici".
L'unica eccezione a tale regola riguarda la possibilita', per i Comuni
dotati di Piano urbanistico regolarmente approvato, di realizzare "gli
interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purche'
approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano
Paesaggistico Regionale". Su questo punto, la circolare
esplicativa del Ppr ha chiarito che la realizzazione degli interventi
edilizi e' consentita solo se i piani attuativi abbiano completato
l'intera procedura di approvazione alla data di emanazione del piano
paesaggistico regionale.
Nel caso in esame, pero', non
si concretizza tale circostanza. Si deve quindi ritenere efficace
unicamente la disposizione del Piano regionale che pone sulle aree il
divieto assoluto di edificare.
La cessione dei terreni di proprieta' dell'istante non genera, pertanto,
plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.
Insieme






