Compensazioni anche sui debiti iscritti a ruolo
Con la direttiva di Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente puo' scegliere di pagare i debiti indicati nella cartella di pagamento utilizzando i crediti d'imposta di cui e' beneficiario.
Prende avvio, cosi', la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento e i crediti di imposta. Equitalia, infatti, per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d'imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure e i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione.
In particolare, ricevuta da parte dell'agenzia delle Entrate l'informazione dell'esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che e' anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l'agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione. Questa proposta riporta: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento, la tipologia d'imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell'agente a cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da allegare. Se la proposta viene accettata, gli importi a debito e a credito si compensano e l'agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l'agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.
17 GIUGNO 2009
Con la direttiva di
Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente puo' scegliere di pagare i
debiti indicati nella cartella di pagamento utilizzando i crediti
d'imposta di cui e' beneficiario.
Prende avvio, cosi', la procedura di compensazione tra i debiti indicati
nelle cartelle di pagamento e i crediti di imposta. Equitalia, infatti,
per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo
utilizzando crediti d'imposta di cui gli stessi contribuenti risultano
beneficiari, ha definito le procedure e i modelli di comunicazione
delle proposte di compensazione.
In particolare, ricevuta da parte dell'agenzia delle Entrate
l'informazione dell'esistenza di un credito di imposta spettante a un
soggetto che e' anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a
ruolo, l'agente della riscossione, per gli importi corrispondenti,
sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione.
Questa proposta riporta: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con
le principali informazioni sulle cartelle di pagamento, la tipologia
d'imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell'agente a
cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei
documenti da allegare. Se la proposta viene accettata, gli importi a
debito e a credito si compensano e l'agente invia al debitore la
relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla
proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della
stessa, l'agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel
frattempo sospese.
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