Vidimazione registri
Come e' noto, con l'entrata in vigore della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383, sono state introdotte nuove modalita' operative su tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Le nuove norme, attraverso modifiche al codice civile (articolo 2215) e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili (articoli 39 del Dpr 633/72 e 22 del Dpr 600/73), hanno previsto la soppressione dell'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ferma restando la formalita' di numerazione progressiva delle pagine (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2001, n. 92/E).
Va comunque ricordato che l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari era stato gia' soppresso (articolo 7-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489).
Entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale
Libri sociali, ancora pochi giorni per la vidimazione
L'adempimento di numerazione e bollatura riguarda le societa' di capitali
La vidimazione delle scritture contabili
Come e' noto, con l'entrata in vigore della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383,
sono state introdotte nuove modalita' operative su tenuta e conservazione delle
scritture contabili.
Le nuove norme, attraverso modifiche al codice civile (articolo 2215) e ad
alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili (articoli 39
del Dpr 633/72 e 22 del Dpr 600/73), hanno previsto la soppressione dell'obbligo
della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri
obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ferma restando la formalita'
di numerazione progressiva delle pagine (cfr. circolare dell'Agenzia delle
entrate 22 ottobre 2001, n. 92/E).
Va comunque ricordato che l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e
del libro degli inventari era stato gia' soppresso (articolo 7-bis, commi
1 e 2, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto
1994, n. 489).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 383/2001 i libri sociali
obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile, in particolare:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura e' previsto da norme speciali.
Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che era
effettuata dall'ufficio del Registro delle imprese (presso la Camera di
commercio), dal notaio o dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate (per i registri
previsti da norme fiscali), la numerazione e' ora eseguita direttamente dal
soggetto che e' obbligato alla tenuta delle scritture.
Pertanto, il soggetto, prima di utilizzare i registri, deve numerarne le pagine
dando alle stesse un numero progressivo.
Nel caso in cui sia ancora previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione (come, ad esempio, per i libri previsti dall'articolo 2421 del
codice civile, sopra elencati), i registri, prima di essere messi in uso, devono
essere numerati progressivamente e bollati su ogni foglio con le stesse le
formalita' e presso gli stessi soggetti previsti in precedenza (Registro imprese
o notaio).
Tassa sulle concessioni governative e imposta di bollo
Pur essendo stata abolita la vidimazione della maggior parte dei registri
contabili, resta in vigore, l'applicazione dell'imposta di bollo, e, per alcune
categorie di soggetti, della tassa di concessione governativa.
In particolare, con riferimento alla tassa sulle concessioni governative, le
societa' di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese quelle consortili anche se in
liquidazione, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, sono
obbligate al versamento, della stessa, in modo forfetario.
Come stabilito dalla nota 3, dell'articolo 23, della tariffa allegata al Dpr
641/72, il versamento che va effettuato annualmente, entro il 16 marzo, ammonta
a 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle
relative pagine.
Tale misura e' elevata a 516,46 euro qualora, alla data del primo gennaio
dell'anno di riferimento (quindi, al 1 gennaio 2006), l'ammontare del capitale
o del fondo di dotazione superi 516.456,90 euro.
Riguardo all'imposta di bollo, si applica l'articolo 16 della tariffa, parte
prima, allegata al Dpr 642/72.
Tale norma, con riferimento alla numerazione dei libri prescritti dal primo
comma dell'articolo 2214 del Codice civile (e cioe' il libro giornale e il libro
degli inventari), distingue tra:
- societa' di capitali soggette alla tassa di concessione governativa forfetaria: si applica l'imposta di bollo di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine
- altri soggetti (imprese individuali, societa' di persone, societa' cooperative, eccetera): si applica l'imposta di bollo di 29,24 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Pertanto, sintetizzando, gli obblighi attualmente in vigore
riguardo la vidimazione e bollatura dei libri contabili sono i seguenti:
| Soggetto | Tipo di libro contabile | Tassa CC.GG. | Imposta di bollo |
| Societa' di capitali | Libri previsti dall'articolo 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari) e libri sociali previsti dall'articolo 2421 c.c. | 309,87
euro (516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro) |
14,62
euro ogni 100 pagine o frazione di 100 |
| Imprese
individuali, societa' di persone e cooperative |
Libri previsti dall'articolo 2214 c.c. (libro giornale e libro inventari) | NO | 29,24
euro ogni 100 pagine o frazione di 100 |
| Qualsiasi | Libri previsti da norme fiscali (registri ai fini delle II.DD. e Iva) | NO | NO |
Soggetti obbligati e modalita' di versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda:
- le societa' per azioni
- le societa' in accomandita per azioni
- le societa' a responsabilita' limitata
- le societa' consortili
- le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituti fra gli stessi.
In particolare, l'adempimento riguarda tutti i soggetti dotati
di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali, quindi anche agli enti che svolgono
attivita' commerciali.
Il termine per il versamento coincide con il termine del versamento dell'Iva
dovuta per l'anno precedente, pertanto e' stabilito al 16 marzo.
Riguardo alle modalita' di versamento occorre distinguere tra:
- anno di inizio attivita': il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 (n. 210906 per la Sicilia) intestato all'Ufficio del registro di Roma Tasse concessioni governative, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attivita' ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento
- anni successivi: la tassa va versata utilizzando il modello F24, sezione "Erario", codice tributo "7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioe' il periodo di riferimento (per quest'anno il 2006).
Relativamente al versamento con modello F24, e' possibile
eseguirlo, oltre che presso gli uffici postali, le banche e i concessionari
della riscossione, anche in via telematica; inoltre, si puo' compensare
l'importo dovuto con altri crediti relativi a imposte e contributi.
Infine, si ricorda che l'omesso versamento della tassa annuale e' punito con la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni
caso, non inferiore a 103 euro.
Tuttavia, e' possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, con la
riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ossia al 12,50 per cento della tassa)
se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero a 1/5
del minimo (ossia al 20 per cento della tassa) se il ravvedimento e' effettuato
oltre 30 giorni ma entro un anno dall'omissione.
Sul ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del 2,5 per cento,
con maturazione giorno per giorno.
Insieme






