Il preventivo contraddittorio con il contribuente nelle indagini finanziarie
Il quinto capitolo e il paragrafo 4.4 della circolare n. 32/E del 19 ottobre contengono importanti chiarimenti in merito a problemi controversi riguardanti i versamenti e i prelievi, risultanti dai rapporti e dalle operazioni di natura finanziaria effettuate e non riportati nelle scritture contabili del contribuente, e in materia di preventivo contraddittorio con il contribuente, di cui ai numeri 7) degli articoli 32, del Dpr n. 600 del 1973, e 51 del Dpr n. 633 del 1972.
Premessa di carattere generale e' che l'innesco del potere di cui ai citati numeri 7) "non possa avvenire ad libitum da parte degli organi procedenti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un'attivita' di controllo, anche in funzione selettiva nell'ambito della programmazione dell'attivita' stessa".
A tal fine, e' sufficiente che sia attivata una delle procedure di cui agli articoli 31, 31-bis, 37, 38, 39, 40, 41, del Dpr n. 600 del 1973, 51, primo comma, 54, 55 e 65, del Dpr n. 633 del 1972, 23, 24 e 25 del Dlgs n. 446 del 1997. "Ulteriori motivi di innesco delle indagini in questione - continua la circolare - sono individuabili nelle ipotesi delineate nella circolare 131/E del 30 luglio 1994 - parte terza - dal punto di vista soggettivo e oggettivo, alle quali opportunamente si rinvia".
Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006
Il preventivo contraddittorio con il
contribuente
nelle indagini finanziarie
L'invito dell'ufficio si configura come
"passaggio opportuno"
ma rimane, comunque, una mera facolta' e non un obbligo
Il quinto capitolo e il paragrafo 4.4 della circolare
n. 32/E del 19 ottobre contengono importanti chiarimenti in merito a
problemi controversi riguardanti i versamenti e i prelievi, risultanti dai
rapporti e dalle operazioni di natura finanziaria effettuate e non riportati
nelle scritture contabili del contribuente, e in materia di preventivo
contraddittorio con il contribuente, di cui ai numeri 7) degli articoli 32, del
Dpr n. 600 del 1973, e 51 del Dpr n. 633 del 1972.
Premessa di carattere generale e' che l'innesco del potere di cui ai citati
numeri 7) "non possa avvenire ad libitum da parte degli organi
procedenti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un'attivita' di
controllo, anche in funzione selettiva nell'ambito della programmazione
dell'attivita' stessa".
A tal fine, e' sufficiente che sia attivata una delle procedure di cui agli
articoli 31, 31-bis, 37, 38, 39, 40, 41, del Dpr n. 600 del 1973, 51,
primo comma, 54, 55 e 65, del Dpr n. 633 del 1972, 23, 24 e 25 del Dlgs n. 446
del 1997. "Ulteriori motivi di innesco delle indagini in questione -
continua la circolare - sono individuabili nelle ipotesi delineate nella
circolare 131/E del 30 luglio 1994 - parte terza - dal punto di vista soggettivo
e oggettivo, alle quali opportunamente si rinvia".
Cio' posto, scopo dell'indagine finanziaria consiste nell'acquisizione della
copia dei conti relativi ai singoli rapporti o a operazioni di natura
finanziaria, compresi eventuali servizi e garanzie, intrattenuti dal
contribuente con banche, poste, intermediari finanziari, imprese di
investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e societa'
fiduciarie, al fine di riscontrare che gli accreditamenti e i prelevamenti siano
coerenti con la contabilita' del soggetto sottoposto a controllo o, con riguardo
alle persone fisiche, siano compatibili con la loro complessiva capacita'
contributiva.
"Qualora, invece, alle predette movimentazioni non sia possibile dare
immediata rilevanza e concludenza ai fini dell'accertamento - prosegue la
circolare - l'ufficio procedente, pur nell'ambito delle sue autonome
valutazioni discrezionali, aziona opportunamente l'interpello preventivo del
contribuente".
A tal fine, si pone la delicata questione dell'obbligatorieta' o meno del
predetto interpello preventivo.
Ebbene, nel paragrafo 4.4 della circolare e' precisato che "In ordine
alla valenza da attribuire alla partecipazione del contribuente, dal tenore
letterale della disposizione e secondo un recente consolidato orientamento,
l'invito a comparire costituisce una mera facolta' dell'ufficio e non un
obbligo; pertanto il mancato invito dell'ufficio medesimo non inficia la
legittimita' della rettifica, ove basata sulle presunzioni previste dalle norme
in esame. Peraltro, detto orientamento sostiene che la mancata instaurazione del
contraddittorio non degrada la prevista presunzione legale a presunzione
semplice, fermo restando, quindi, l'onere probatorio contrario in capo al
contribuente (da ultimo, Cassazione n. 8253/2006 e n. 5365/2006)".
Tuttavia, la circolare tiene comunque a precisare che "il preventivo
contraddittorio...si configura, in via di principio, come un passaggio opportuno
per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un
esercizio anticipato del suo diritto di difesa", anche al fine di
evitare l'emissione di avvisi di accertamento infondati alla luce delle prove
utilizzabili dal contribuente.
Circa il contenuto del predetto onere probatorio posto in capo al contribuente,
lo stesso potra' consistere nella "dimostrazione circa l'irrilevanza ai
fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti o rilevati; l'indicazione dei
soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamenti; l'annotazione dei predetti
movimenti nelle scritture contabili o in dichiarazione, ai fini della
determinazione del reddito" e, piu' in generale, nella "indicazione
di qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto necessario dall'ufficio
procedente per la valorizzazione dei dati e delle informazioni ai fini della
loro presuntiva utilizzazione in sede di accertamento".
I documenti atti ad assumere valida valenza giustificativa sono quelli
provenienti dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede
(notai, pubblici ufficiali eccetera), da soggetti terzi in qualita' di
"parte" di rapporti contrattuali di diversa natura, cosi' come nel
caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti eccetera.
La circolare chiarisce, poi, che, in caso di mancata adesione all'invito a
comparire, ovvero in caso di mancata risposta alle domande, restano ferme le
previsioni normative in tema di presunzioni.
Da ultimo, con riferimento al dubbio che si era posto, riguardante la legittimita'
o meno del contraddittorio esperito da un organo diverso dall'ufficio
competente, da individuarsi normalmente nella Guardia di finanza, la circolare
precisa che "stante la diretta riconducibilita' all'attivita' di
accertamento della valutazione delle risposte e dei chiarimenti forniti dal
contribuente, spetta esclusivamente all'ufficio locale - istituzionalmente e
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente
soggetto a controllo - la decisione finale circa l'attitudine degli esiti
acquisiti a costituire il presupposto da porre a base della rettifica o
dell'accertamento, secondo lo schema legale della presunzione e del conseguente
onere della prova liberatoria offerta dal contribuente. Qualora tale fase
"dialettica" sia stata svolta con l'intervento di altro organo
competente e, segnatamente, dalla Guardia di finanza, il contributo offerto da
tale contraddittorio, se ritenuto appagante per l'analisi dell'ufficio, esonera
quest'ultimo dalla successiva ripetizione dell'esperimento, sempreche'
formalizzato in un processo verbale"; nel caso contrario, l'ufficio
provvedera' a ripetere il contraddittorio.
Tale interpretazione, oltre a essere conforme ai generali principi di
efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, risulta altresi'
conforme al dettato normativo, che prevede la collaborazione della Guardia di
finanza, estendendole le "norme e le facolta'" di cui agli articoli 51
e 52 del Dpr n. 633 del 1972, e 33 del Dpr n. 600 del 1973.
Superata la fase del contraddittorio, occorre concentrarsi sulla valenza
probatoria dei versamenti e dei prelievi da porre a base di una delle tipologie
di accertamento di volta in volta applicabile.
A tal fine, la circolare chiarisce preliminarmente che l'endiadi "dati
ed elementi" utilizzata dalla nuova previsione normativa, rispetto alla
previgente espressione "singoli dati ed elementi", non deve
indurre "a un facile sovradimensionamento della relativa soppressione
nel senso che la stessa non rappresenta sostanzialmente un allargamento delle
modalita' di utilizzo degli elementi di prova".
Piu' in particolare, "tale abolizione, in concreto, non consente di
ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per
"masse" o addirittura sulla base di un mero "saldo
contabile", atteso che, anche dopo tale soppressione, l'analisi deve
riguardare ogni singolo elemento della movimentazione, quand'anche ricompresa in
un'operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni
autonome".
Con specifico riferimento ai prelevamenti, per i quali la legge prevede che nel
caso in cui il contribuente - da identificarsi esclusivamente nel soggetto
obbligato alla tenuta delle scritture contabili - non ne indichi il beneficiario
effettivo, siano considerati ricavi o compensi, la circolare precisa che ratio
legis della disposizione normativa e' "procedimentalizzare
l'analisi, da parte dell'ufficio finanziario, della maggiore capacita' di spesa
non giustificata dal contribuente, e correlare tale maggiore capacita' di spesa
con le ulteriori operazioni attive effettuate presuntivamente in nero".
Su questo specifico punto si innesta la problematica dei "costi
occulti" correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati e risultanti
dalle indagini bancarie, affrontata nel paragrafo 5.5 (il cui commento sara'
pubblicato sul giornale di giovedi' 26).
Insieme






