Attribuzione partita Iva. Rinviata la nuova procedura
In base al decreto legge Visco-Bersani (articolo 37, comma 19, Dl 223/2006), a partire da1 1 novembre dovevano entrare in vigore le nuove modalita' per la richiesta di attribuzione di partita Iva. Essendo, pero', il provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora in fase di elaborazione (anche per le verifiche delle implicazioni in tema di rispetto della privacy) restano operativi gli attuali adempimenti.
Le disposizioni previste dal Dl n. 223/2006 entreranno quindi in vigore soltanto dopo l'emanazione del citato provvedimento direttoriale. Le partite Iva richieste a partire da tale data saranno soggette a controlli sistematici da parte dell'Amministrazione finanziaria, con l'esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in loco, finalizzati a scoprire e prevenire eventuali richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalita' fraudolente.
Applicazione del Dl n. 223/2006
Attribuzione partita Iva. Rinviata la nuova procedura
I controlli previsti, originariamente dal 1
novembre, dal decreto legge n. 223/2006
partiranno dopo l'emanazione del provvedimento attuativo del direttore delle
Entrate
In base al decreto legge Visco-Bersani (articolo 37, comma 19,
Dl 223/2006), a partire da1 1 novembre dovevano entrare in vigore le nuove
modalita' per la richiesta di attribuzione di partita Iva. Essendo, pero', il
provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora in fase
di elaborazione (anche per le verifiche delle implicazioni in tema di rispetto
della privacy) restano operativi gli attuali adempimenti.
Le disposizioni previste dal Dl n. 223/2006 entreranno quindi in vigore soltanto
dopo l'emanazione del citato provvedimento direttoriale. Le partite Iva
richieste a partire da tale data saranno soggette a controlli sistematici da
parte dell'Amministrazione finanziaria, con l'esecuzione di riscontri
automatizzati e accessi in loco, finalizzati a scoprire e prevenire eventuali
richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalita' fraudolente.
A prevederlo e' l'articolo 37, comma 18 e seguenti del Dl n. 223/2006 che, in
sede di conversione, aveva gia' procrastinato l'applicazione della nuova
procedura al 1 novembre (in origine era previsto il termine di inizio del 1
settembre).
La ratio della norma, che ha come obiettivo il riscontro dell'effettivo
esercizio dell'attivita' dichiarata, e' facilmente intuibile, ravvisandosi nel
potenziamento della strategia di contrasto e repressione delle frodi fiscali,
sempre piu' caratterizzate da tempi di esecuzione ridotti e da una elevata
mobilita' sul territorio degli operatori ''sospetti''.
La nuova procedura che gli uffici dovranno seguire per il rilascio della partita
Iva, peraltro, non costituisce per gli stessi una novita' assoluta, nel senso
che, gia' da qualche tempo, in fase di programmazione e selezione dei soggetti
da controllare, l'Amministrazione finanziaria si avvale, fra gli altri
strumenti, anche di una particolare applicazione informatica denominata Analisi
del rischio della partita IVA che, come si evince agevolmente dal nome
stesso, esegue, in modo automatizzato, controlli su una serie di informazioni di
diversa natura relative alla posizione dei soggetti che, in veste di titolare o
rappresentante legale, attivano una partita Iva.
Grazie all'attribuzione di uno specifico punteggio a ciascuna informazione, si
determina un valore complessivo di pericolosita' (risk score) in grado di
far emergere le partite Iva ''a rischio'', in modo da facilitare gli uffici
nell'individuazione dei contribuenti rispetto ai quali intraprendere eventuali
ulteriori fasi istruttorie, quali l'accesso presso la sede o il monitoraggio
delle operazioni, prima dell'accesso.
Tale sistema permette, in ossequio al principio di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, di ridurre i tempi di risposta dell'Agenzia
delle entrate nei confronti dei fenomeni di frode, minimizzando il lasso
temporale che intercorre tra l'apertura della partita Iva e l'eventuale
verifica dell'esistenza del soggetto, ottenendo una semplificazione e un
miglioramento della forbice costi/benefici nelle modalita' e nella tempistica
del contrasto preventivo, cosi' da evitare una eccessiva dispendiosita'
dell'attivita' istruttoria preliminare.
La novita' introdotta dal decreto n. 223/2006, pertanto, per quel che riguarda i
riscontri automatizzati, piu' che l'aspetto sostanziale, investe l'aspetto
temporale, nel senso che questo tipo di controllo, oltre che essere eseguito a
posteriori, verra' effettuato anche preventivamente, prima del rilascio della
partita Iva.
A mero titolo esemplificativo, fattori di rischio (con un relativo punteggio che
peraltro viene ponderato dal software in relazione anche alla
localizzazione dell'attivita', oltre che alla tipologia della stessa) sono
costituiti dalla corrispondenza tra sede e abitazione del titolare o
rappresentante legale, dall'eta' di quest'ultimo inferiore a 20 anni e
superiore a 70, dalla presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e
cessate, in qualita' di titolare/rappresentante legale, negli ultimi 5 anni.
La novita' piu' consistente quindi, introdotta dal decreto riguarda soprattutto
la possibilita' per gli uffici di eseguire accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 51 del Dpr n. 633
del 1972, osservando le modalita' di cui al seguente articolo 52.
La normativa
Secondo quanto disposto dall'articolo 35, Dpr n. 633, del 1972, i ''soggetti
che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio
dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle
entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della
medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate''.
La dichiarazione di inizio attivita' puo' essere presentata:
- direttamente presso uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento
- a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento
- in via telematica: autonomamente avvalendosi del servizio internet ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel
- all'ufficio del Registro imprese della Camera di commercio dai soggetti tenuti all'iscrizione in questo Registro, e da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia al Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Il citato articolo 35 dispone inoltre che ai soggetti che
intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, a seguito della
presentazione della dichiarazione di inizio attivita', ''l'ufficio
attribuisce (...) un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle
ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto''. La
partita Iva identifica il contribuente esercente attivita' di impresa, arte o
professione in tutti i rapporti con l'Erario.
L'articolo 37, comma 18, del decreto ha introdotto nell'articolo 35 del Dpr
n. 633 del 1972 i commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli
adempimenti degli uffici da espletarsi a seguito dell'attribuzione della
partita Iva. In particolare, il comma 15-bis prevede che ''l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per
l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso
nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto''.
In base al comma 15-ter, invece, con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite:
- le specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'
- le tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva determina la possibilita' di effettuare gli acquisti intracomunitari, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50mila euro.
Con l'adozione del provvedimento da parte del direttore
dell'Agenzia delle entrate, pertanto, verra' completato, e reso operativo, il
quadro delineato dal decreto 223/2006, poiche' nello stesso, da un lato,
verranno valorizzati quegli elementi piu' significativi e ''sintomatici'' ai
fini del riscontro di situazioni sospette e, dall'altro, saranno individuate
le tipologie di contribuenti che svolgono attivita' particolarmente ''a
rischio'' che dovranno stipulare apposita fideiussione per poter effettuare
acquisti intracomunitari, al fine di contrastare le rilevanti frodi
(''carosello'') che si rilevano in ambito comunitario soprattutto in
determinati settori.
L'attivita' di controllo sara' effettuata, comunque, anche nei confronti di
contribuenti che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in data
antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il comma 20 del citato articolo 35, infatti, prevede che l'Agenzia delle entrate
e la Guardia di finanza programmeranno specifici controlli nei confronti di
contribuenti ai quali sia gia' stato attribuito il numero di partita Iva,
implementando, pertanto, l'attivita' investigativa basata sulle risultanze,
tra l'altro, dell'apposito software gia' in uso di cui si e' detto.
Insieme






