Finanziaria 2007: studi di settore
Numerose le novita' previste, in tema di studi di settore, dalla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).
Innanzitutto, l'ampliamento della platea di contribuenti interessati dagli strumenti, dovuto all'innalzamento della soglia di esclusione a 7,5 milioni di euro di ricavi o compensi e alla eliminazione di alcune delle cause che fino a oggi comportavano l'esclusione. Viene poi ridotto a tre anni il periodo di tempo "massimo" entro il quale gli studi vanno revisionati e vengono previsti valori di coerenza di cui si dovra' tener conto nell'elaborazione e revisione.
Sono elevate le sanzioni in caso di dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva infedeli, in presenza di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi.
Studi di settore: ampliata la platea dei contribuenti interessati
Maggiore efficacia probatoria per gli accertamenti, ma più tutela per chi si adegua
Numerose le novità previste, in tema di studi di settore, dalla Finanziaria
2007 (legge n. 296/2006).
Innanzitutto, l'ampliamento della platea di contribuenti interessati dagli strumenti,
dovuto all'innalzamento della soglia di esclusione a 7,5 milioni di euro di
ricavi o compensi e alla eliminazione di alcune delle cause che fino a oggi
comportavano l'esclusione. Viene poi ridotto a tre anni il periodo di tempo
"massimo" entro il quale gli studi vanno revisionati e vengono previsti
valori di coerenza di cui si dovrà tener conto nell'elaborazione e revisione.
Sono elevate le sanzioni in caso di dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva infedeli,
in presenza di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli
studi.
Altre novità importanti riguardano gli accertamenti basati sugli studi,
ai quali la norma attribuisce maggiore efficacia probatoria; migliore tutela,
comunque, è riconosciuta ai contribuenti che dichiarino, anche per effetto
di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori alle risultanze degli studi
di settore, con la previsione di una "franchigia" che li protegge
da ulteriori accertamenti induttivi.
Accertamenti basati sugli studi
Il comma 23 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 modifica l'articolo 10,
comma 1, della legge 146/1998, prevedendo che gli accertamenti basati sugli
studi "...sono effettuati nei confronti dei contribuenti ... qualora l'ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi
o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
Con l'introduzione dell'ultimo periodo citato, il legislatore ha inteso dare
maggiore valenza alle risultanze degli studi, inserendo nel dispositivo di legge
ciò che l'Agenzia delle entrate aveva ribadito più volte (vedi
circolari n. 29/2002 e seguenti) e cioè che costituisce presunzione "grave,
precisa e concordante", su cui fondare l'accertamento in questione, lo
scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili
al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica
attività svolta.
In altre parole, in presenza del suddetto scostamento e delle condizioni previste
dall'articolo 10 della legge 146/1998, l'Amministrazione finanziaria è
legittimata a procedere all'accertamento anche in assenza del riscontro di ulteriori
gravi incongruità.
Di contro il comma 17, introduce il comma 4-bis nel già citato articolo
10 della legge 146/1998, con il quale si dispone che l'Amministrazione finanziaria
non può procedere a ulteriori accertamenti di tipo analitico-presuntivo,
basati su presunzioni semplici, nei confronti di quei contribuenti risultati
congrui, anche per effetto di adeguamento, rispetto agli studi di settore, qualora
i ricavi o compensi non dichiarati siano pari o inferiori al 40 per cento di
quelli dichiarati e, comunque, non superiori a 50mila euro. In caso di rettifica,
l'ufficio dovrà motivare, nell'atto di accertamento, le ragioni che inducono
a disattendere le risultanze degli studi in quanto inadeguate a stimare correttamente
i ricavi o compensi attribuibili potenzialmente al contribuente.
Tale disposizione non opera, in ogni caso, quando al contribuente siano irrogabili
le nuove sanzioni previste per omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti
per gli studi di settore.
Revisione triennale degli studi
La Finanziaria 2007 abroga il comma 499 della legge 311/2004 con il quale si
disponeva la revisione obbligatoria degli studi ogni quattro anni dalla loro
prima applicazione o dalla data dell'ultima revisione, introducendo al contempo,
nella legge 146/1998, l'articolo 10-bis che dispone l'obbligo di revisione,
al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio ovvero
da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti
prevista dall'articolo 10, comma 7, della stessa legge 146/1998.
Viene stabilito inoltre che nella fase di revisione degli studi si debba tener
conto dei dati e statistiche ufficiali, quali quelli della contabilità
nazionale e "... di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori,
rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico...".
Fino alla realizzazione dei nuovi studi così revisionati, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, si terrà conto "...
di specifici indici di normalità economica ... idonei alla individuazione
di ricavi compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente
in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attività svolta".
Limiti di ricavi e compensi
Il comma 16 dell'articolo unico della Finanziaria modifica il comma 4 dell'articolo
10 della legge 146/1998, prevedendo l'esclusione dagli studi per i contribuenti
che dichiarino ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, del Tuir (esclusi quelli
di cui alle lettere c), d), ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma
1, del Tuir, per un ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
nel relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle Finanze,
e comunque superiore a 7,5 milioni di euro.
La precedente disposizione escludeva dagli studi gli esercenti attività
d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro
(pari a 10 miliardi di lire).
Nuovi ambiti di applicazione degli studi
Nella nuova stesura del comma 4 suddetto si prevede la non applicazione degli
studi nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato o cessato l'attività
nel corso del periodo d'imposta, tranne "...in caso di cessazione e inizio
dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data
di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti ...".
Si tratta di una novità assoluta, in quanto fino a oggi l'inizio o la
cessazione di attività in corso d'anno costituiva comunque causa di esclusione
dagli studi. Allo stesso modo, si determinava l'esclusione dagli studi nel caso
di prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto diverso dal precedente
(conferimento di impresa individuale in società, donazione di azienda
da padre a figlio, cessione di azienda o altra operazione straordinaria quale
trasformazione, fusione, scissione, eccetera) nell'arco dello stesso periodo
d'imposta (circolare n. 148/1999); con le nuove disposizioni occorrerà
verificare in ogni singolo caso se trattasi o meno di mera prosecuzione dell'attività
svolta dal soggetto cedente: nel caso sia rilevabile la "mera prosecuzione
dell'attività", torneranno applicabili gli studi di settore.
E' da notare che la suddetta disposizione, a differenza delle altre citate,
ha efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Viene prevista, inoltre, l'applicazione degli studi di settore anche nei confronti
dei contribuenti con un periodo d'imposta inferiore o superiore a dodici mesi.
Infine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (Spa, Sapa, Srl, cooperative, eccetera), viene prevista la definizione di appositi indicatori di coerenza, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività in riferimento al primo anno di attività, sulla base dei quali, in caso di incoerenza, potrà essere svolta una specifica attività di controllo da parte degli uffici finanziari.
Nuovi indici di coerenza per gli esclusi
Novità in vista anche per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo per i quali non risultino applicabili gli studi di settore. Il comma
19, infatti, prescrive l'individuazione di "... specifici indicatori di
normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi
non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare".
Con analoga finalità, viene prevista la possibilità di richiedere
comunque la compilazione del modello degli studi, e la presentazione dello stesso
in allegato a Unico, ai contribuenti esclusi dall'applicazione degli studi,
che si trovino in una delle seguenti condizioni: cessazione dell'attività,
liquidazione ordinaria, periodo di non normale svolgimento dell'attività.
Inasprimento delle sanzioni
Con le nuove disposizioni di legge, vengono anche inasprite le sanzioni per
l'omessa o infedele compilazione dei dati richiesti nei modelli degli studi.
In particolare, la misura della sanzione - da un minimo del 100 per cento a
un massimo del 200 per cento dell'imposta - è maggiorata di un ulteriore
10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti
ai fini degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione, da parte
del contribuente, di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.
La maggiorazione non opera se, a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il maggior reddito
accertato non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato, e, ai
fini Iva, la maggior imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile
non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
Insieme






