Finanziaria 2007: iva subappaltatori
La legge finanziaria per il 2007, tra le varie disposizioni riguardanti l'imposta sul valore aggiunto, ha provveduto a sostituire il sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, introdotto dal decreto legge n. 223/2006.
Con tale comma, era stato previsto che per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, l'imposta doveva essere applicata in capo al committente e non al prestatore.
La circolare 28/E del 4/8/2006 preciso' che ''la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato''.
Reverse charge solo per i subappaltatori
I chiarimenti dell’Agenzia sul meccanismo dell’inversione contabile in edilizia
La legge finanziaria per
il 2007, tra le varie disposizioni riguardanti l’imposta sul valore aggiunto,
ha provveduto a sostituire il sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72,
introdotto dal decreto legge n. 223/2006.
Con tale comma, era stato previsto che per le prestazioni di servizi, compresa
la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione
di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore, l’imposta doveva essere applicata in capo al committente
e non al prestatore.
La circolare 28/E del 4/8/2006 precisò che “la nuova disposizione
estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori
il meccanismo dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore
debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto
passivo nel territorio dello Stato”.
La nuova norma era stata comunque subordinata all’approvazione degli organismi
comunitari.
Il comma
44 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) modifica
il sesto comma dell’articolo 17, confermando la disposizione relativa
al settore edile, a partire dal 1° gennaio 2007.
La recente circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 sottolinea che “l’applicazione
del reverse charge nel campo delle costruzioni non è subordinata ad autorizzazioni
comunitarie”, per espressa previsione dell’articolo 1, n. 7, lettera
1) della direttiva comunitaria 24 luglio 2006, n. 69.
Il documento
di prassi chiarisce una serie di aspetti in merito all’applicazione della
norma, sia con riferimento all’ambito soggettivo che oggettivo.
Innanzitutto, viene ribadita la non applicabilità del sistema dell’inversione
contabile alle prestazioni rese dai soggetti individuati dall’articolo
32-bis del Dpr 633/72, ciò perché in tale regime “il committente
non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che,
in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve
essere versata”.
La disposizione,
quindi, riguarda i contribuenti minimi in regime di franchigia, che, avendo
un volume d’affari inferiore ai 7mila euro, sono esonerati da quasi tutti
gli adempimenti, “ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, dell'obbligo di certificazione
e comunicazione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e degli
obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie”.
Tuttavia, la circolare sottolinea che, nell’ipotesi in cui il contribuente
in franchigia non sia il prestatore ma il committente, “la fattura emessa
nei suoi confronti in regime di reverse-charge, comporta l'obbligo di integrazione
della fattura e versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di effettuazione dell'operazione, come già chiarito nella circolare
n. 28/E del 4 agosto 2006 al punto 52.5”.
La circolare 37/E specifica, altresì, che la norma non trova applicazione nelle ipotesi di “società consortili”, nel momento in cui vengono ribaltati i costi alle società consorziate ovvero nell’ipotesi di consorzi di cooperative, poiché per questi soggetti non si configura l’ipotesi di subappalto.
Dal punto
di vista oggettivo, la circolare stabilisce un criterio inequivocabile al fine
di individuare i settori rientranti nell’ambito applicativo della norma,
considerato che il settore edile ingloba realtà diverse e complesse.
Viene, infatti, stabilito che i settori interessati sono solo quelli espressamente
indicati nella voce “Costruzioni” della sezione F della tabella
di classificazione delle attività economiche Atecofin, sebbene non oggetto
di attività esclusiva o prevalente da parte dell’operatore.
In pratica, le voci individuate sono:
lavori
generali di costruzione (costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici
e agricoli, autostrade e infrastrutture in genere)
lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile
lavori di completamento di un fabbricato
lavori di installazione in esso dei servizi.
E’ inoltre precisato che, dal punto di vista contrattuale, la norma si
applica in tutti i rapporti in cui vi sia la presenza di un appaltatore (anche
subappaltatore) e di un subappaltatore, escludendosi i casi in cui le prestazioni
siano “rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti
di imprese di costruzione o di ristrutturazione”.
La norma
si estende anche alle prestazioni di manodopera, applicandosi, pertanto, anche
ai contratti d’opera (con prevalenza dell’attività lavorativa
del prestatore), oltre che ai contratti d’appalto (con struttura organizzativa
articolata).
Peraltro, da ciò discende l’espressa esclusione dal campo di applicazione
della medesima delle prestazioni intellettuali rese dai professionisti (ingegneri,
geometri, eccetera), in quanto tali prestazioni hanno carattere professionale
e non di manodopera.
Inoltre, devono escludersi dall’inversione contabile le forniture di beni
con posa in opera, poiché quest’ultima è considerata, ai
sensi dell’articolo 12 del Dpr 633/72, un’operazione accessoria
alla cessione principale.
Ovviamente,
la non applicazione dell’imposta da parte dei soggetti subappaltatori
comporta che essi maturino un “credito” Iva e, in tal senso, il
comma 6-bis dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006 ha inserito le
suddette operazioni nella lettera a) del terzo comma dell’articolo 30
del Dpr 633/72, prevedendo la possibilità di richiedere il rimborso.
Tuttavia, il rimborso è riconosciuto se l’aliquota media sugli
acquisti e importazioni supera quella media sulle operazioni attive, aumentando
quest’ultima del 10 per cento. A tal proposito, specifica la circolare,
“le operazioni attive fatturate senza applicazione d’imposta da
parte del subappaltatore vengono di fatto qualificate, ai fini in esame, come
operazioni ad aliquota zero”.
Ai contribuenti
in questione, peraltro, può essere anche applicato il disposto dell’articolo
38-bis del Dpr 633/72 e, pertanto, possono accedere al rimborso infrannuale
Iva quando “abbiano effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni
attive ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti
e sulle importazioni...”.
Inoltre, il comma 6-ter dell’articolo 35 del Dl 223/2006 ha riconosciuto
ai soggetti di cui al sesto comma dell’articolo 17 (subappaltatori) la
possibilità di accedere alla compensazione infrannuale del credito Iva
(trimestrale), entro il limite di 516.456,90 euro (articolo 34 della legge 388/2000).
“Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con Iva
le prestazioni rese all’appaltatore, avrà normalmente una posizione
Iva a credito” (circolare 28/2006). La circolare 37/2006 puntualizza che
“anche ai fini della compensazione devono sussistere le condizioni richieste
dal richiamato art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 per ottenere il rimborso”.
Inoltre,
qualora i subappaltatori registrino un volume d’affari “costituito
per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto”, il limite massimo del credito compensabile è elevato
a 1 milione di euro (comma 6-ter, articolo 35 del decreto legge 223/2006).
La circolare 37, a tal proposito, precisa che “il richiamo della norma
all'art. 34, legge 388 del 2000 che indica i limiti massimi dei crediti d'imposta
compensabili ovvero rimborsabili, fa ritenere che detto limite sia innalzato,
oltre che per la compensazione, anche per il rimborso annuale dell'imposta,
nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 30”.
Insieme






