Detrazione Iva
Detrazione dell’Iva su acquisto d’immobile ad uso promiscuo
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Oggetto: Detrazione dell’Iva su acquisto d’immobile ad uso promiscuo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata a favore di un professionista tedesco sulla detrazione dell’IVA sulla costruzione della casa d’abitazione, acquistata in comproprietà con la moglie, in proporzione alla superficie dell’immobile adibita ad esercizio della propria attivita’ professionale. Secondo l”interpretazione fornita dalla Corte UE l’imprenditore o il professionista possono detrarre l’IVA in misura proporzionale assolta sull’acquisto o sulla costruzione dell’immobile “abitativo” utilizzato parzialmente per l’attivita.
La sentenza della Corte di Giustizia ha stabilito che la IV direttiva IVA va cosi’ interpretata al fine di determinare la detrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA):
· Una persona che acquisti o faccia costruire un edificio al fine di destinarlo ad abitazione per se e per la propria famiglia agisce in qualità di soggetto passivo e beneficia, quindi, del diritto alla deduzione dell’imposta ai sensi dell’art. 17 della IV direttiva n. 77/388/cee, nel caso in cui utilizzi un locale dell’immobile quale ufficio ai fini dell’esercizio, ancorché a titolo accessorio, di un attivita’ economica, ai sensi degli art. 2 e 4 della Direttiva medesima e destini tale porzione dell’immobile al patrimonio dell’impresa;
· Nel caso in cui una comunione risultante da matrimonio, sprovvista di personalita` giuridica e che non eserciti essa stessa un’attivita` economica, ai sensi della sesta Direttiva n. 77\388\CEE, affidi in appalto la realizzazione di un bene di investimento, i comproprietari che costituiscono tale comunione devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della detta Direttiva, quali beneficiari dell’operazione;
· Nel caso in cui i due coniugi, in comunione di fatto per effetto del matrimonio, acquistino un bene d’investimento, una porzione del quale venga utilizzata a fini professionali in modo esclusivo da uno dei due coniugi comproprietari, quest’ultimo beneficia del diritto alla deduzione dell`intero importo dell`imposta sul valore aggiunto a monte gravante sulla porzione del bene medesimo utilizzato ai fini della propria impresa, sempreche`l`importo dedotto non ecceda i limiti della sua quota di comproprietà` nel bene medesimo;
· Gli artt. 18, n. 1, (lettera a ), e 22, n.3, della sesta Direttiva n. 77\388\CEE non esigono che il soggetto disponga, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, di una fattura emessa a suo nome e dalla quale risultino le frazioni del prezzo e dell`imposta sul valore aggiunto corrispondenti alla sua quota di comproprietà`.Una fattura rilasciata indistintamente ai coniugi in compoprieta` e senza menzione di tale ripartizione e` sufficiente a tal fine.
Appare chiaro dalla sentenza, C-25-03 depositata il 21 aprile 2005 che chi acquista o fa costruire un immobile con l’intento di destinarlo ad abitazione per se’ e per la propria famiglia, nell’ipotesi in cui utilizzi un locale dello stesso per l’esercizio dello stesso per l’attivita’ di lavoro autonomo, ha diritto alla detrazione d’imposta.
Sulla base di questa pronuncia chiediamo la modifica della NORMATIVA NAZIONALE che attualmente prevede:
La non ammissione in alcun caso della detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa fatta eccezione per le imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale la relativa costruzione o vendita.Fra l’altro in questi anni anche autorevole giurisprudenza si è pronunciata per la modifica di tale normativa nazionale sostenendo che, ai fini della qualificazione come immobile strumentale, assume rilevanza solo la destinazione dell’immobile all’attivita’ artistica o professionale, mentre non assumono alcun rilievo la natura e le caratteristiche dell’immobile ne’ la circostanza che lo stesso non sia accatastato quale ufficio o studio.
Considerato che la pronuncia pregiudiziale risulta dotata di una efficacia generale, si chiede al LEGISLATORE NAZIONALE DI INTERVENIRE PER MODIFICARE LA NORMATIVA FISCALE SECONDO LE NORME DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA al fine di evitare un inutile contenzioso tributario.
Insieme






