Le Proposte Della Federcontribuenti Sul Giusto Processo Tributario
Le Commissioni Tributarie non sono affatto un giudice terzo ed in posizione di imparzialità rispetto al contribuente ed alla Pubblica Amministrazione, in quanto le stesse sono saldamente legate sotto molteplici aspetti al Ministero delle Finanze, in virtù delle norme che prevedono: a) la nomina dei componenti le Commissioni Tributarie da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze; b) la competenza del Ministero delle Finanze a fissare il trattamento economico dei giudici tributari; c) il potere dello stesso Ministero di applicare le sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi giudici; d) la dipendenza lavorativa del personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie dal Ministero delle Finanze.
Pertanto l’assetto ordinamentale delle Commissioni Tributarie non appare conforme al modello previsto per il giudice del giusto processo, ossia caratterizzato da indipendenza, terzietà ( intesa quale modo di essere ) ed imparzialità ( intesa quale modo di operare ).
Infatti come può un giudice essere ritenuto indipendente se viene nominato da una delle parti necessarie del processo, viene da essa fissato il relativo trattamento economico e, se del caso, punito disciplinarmente?
Dall'Assemblea Nazionale di Roma le proposte della Federcontribuenti sul
"GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO"
In Italia il contribuente è sfornito di una seria tutela giurisdizionale innanzi alle Commissioni Tributarie e che il contenzioso tributario presenta delle carenze in ordine all’indipendenza dell’organo giudicante, al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti ed alla possibilità di accesso alla tutela tributaria, tali da renderlo un “processo minore” tuttora distante da una seria definizione di giusto processo.Pertanto occorre apportare alle norme regolatrici del contenzioso tributario delle urgenti modifiche in sede legislativa che prevedano:
1. l’istituzione di un ruolo di giudici tributari togati attraverso concorsi pubblici per esami, e la conseguente riduzione dell’utilizzo dei giudici onorari tributari;
2. l’inquadramento organico delle Commissioni Tributarie all’interno del Ministero di Grazia e Giustizia, con il distacco definitivo da qualsiasi tipo di rapporto con il Ministero delle Finanze;
3. l’abolizione della sanzione della inammissibilità prevista in caso di mancata osservanza del termine di costituzione del ricorrente ex art. 22 dlgs. 546/92, o, quanto meno, la previsione della possibilità per il ricorrente di ottenere la rimessione in termini;
4. la previsione di un termine perentorio di costituzione anche per il resistente che scada prima della udienza di sospensione dell’atto impugnato, con l’obbligo di notificare al ricorrente gli atti depositati in giudizio;
5. l’obbligo di condannare sempre alla spese di giudizio il soccombente, con la possibilità di compensare le spese solo ed unicamente in caso di soccombenza reciproca delle parti;
6. l’obbligo di fissare l’udienza di trattazione del merito anche in caso di diniego della istanza cautelare e non oltre un anno dalla medesima pronuncia.
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