Box e cantina al valore catastale
La tassazione degli immobili come prevista in Finanziaria
Il comma 497 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006) ha introdotto la possibilita', in caso di compravendita di immobili, di calcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale non sul valore commerciale del bene, come previsto dall'articolo 43 del Testo unico dell'imposta di registro, ma sulla base del valore catastale, indipendentemente, pertanto, dal corrispettivo pattuito, importo quest'ultimo, comunque, da indicare nell'atto.
Le condizioni per poter richiedere l'applicazione di tale disposizione sono due:
la cessione dei beni immobili deve avvenire esclusivamente tra persone fisiche, ovvero soggetti "che non agiscano nell'ambito di attivita' commerciali, artistiche o professionali"
la cessione deve avere per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, restando esclusi, pertanto, uffici, negozi, edifici di tipo industriale, terreni(1).
Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006
Box e cantina al valore catastale
Anche l'acquisto separato di pertinenze puo' rientrare nella nuova modalita' di tassazione
La tassazione degli immobili come prevista in Finanziaria
Il comma 497 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006)
ha introdotto la possibilita', in caso di compravendita di immobili, di
calcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale non sul valore
commerciale del bene, come previsto dall'articolo 43 del Testo unico
dell'imposta di registro, ma sulla base del valore catastale, indipendentemente,
pertanto, dal corrispettivo pattuito, importo quest'ultimo, comunque, da
indicare nell'atto.
Le condizioni per poter richiedere l'applicazione di tale disposizione sono due:
- la cessione dei beni immobili deve avvenire esclusivamente tra persone fisiche, ovvero soggetti "che non agiscano nell'ambito di attivita' commerciali, artistiche o professionali"
- la cessione deve avere per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, restando esclusi, pertanto, uffici, negozi, edifici di tipo industriale, terreni(1).
I chiarimenti della circolare n. 6/E/2006
L'acquisto di pertinenze
La circolare
n. 6/E del 13 febbraio precisa alcuni aspetti applicativi della
normativa in esame.
Uno degli aspetti chiariti dall'Amministrazione finanziaria riguarda la
possibilita' di estendere l'agevolazione anche all'acquisto di pertinenze
disgiuntamente dall'abitazione. A tal proposito, per poter richiedere la
tassazione sulla base del valore catastale, oltre alle condizioni gia'
ricordate, e' necessario che nell'atto di compravendita risulti la destinazione
pertinenziale dell'immobile.
Quanto al numero di pertinenze acquistabili con l'agevolazione, l'Agenzia
afferma che il nuovo regime opzionale di determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, potra' essere applicato
a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, alle condizioni sopra
indicate, dal momento che il comma 497 non prevede alcuna limitazione
quantitativa.
Sulla tipologia, poi, di pertinenza alla quale puo' trovare applicazione la
nuova disciplina, la circolare puntualizza che occorre riferirsi alla
definizione civilistica del termine. In base all'articolo 817 del c.c.,
costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a
ornamento di un'altra (requisito oggettivo) e tale destinazione deve essere
espressione della volonta' di chi e' proprietario o titolare di un diritto reale
sulla cosa principale (requisito soggettivo), "... diretta a porre la
pertinenza in un rapporto di strumentalita' funzionale con la cosa principale".
La circolare chiarisce, infine, che l'ambito applicativo del comma 497 e'
circoscritto "...unicamente agli immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze e, pertanto, ai soli fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati
nella tipologia abitativa". Di conseguenza, nel caso, ad esempio, di un
immobile categoria A/10 (ufficio) adibito di fatto ad abitazione, non potra'
essere applicata la tassazione sul valore catastale, a meno che non venga
richiesta, prima della compravendita, l'opportuna variazione catastale.
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
Altra novita' in tema di immobili1, introdotta dal comma 496 della legge
finanziaria, riguarda la tassazione, con imposta sostitutiva del 12,50 per
cento, delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, alternativa al
precedente e ancora vigente sistema ordinario (articoli 67 e 68 del Tuir) che ne
prevede la concorrenza al reddito complessivo ovvero, limitatamente alle
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di aree
fabbricabili, la tassazione separata.
In merito, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto ammissibile, nel caso di piu'
venditori di uno stesso immobile, che sia possibile applicare parzialmente la
tassazione sostitutiva ossia che l'opzione possa essere esercitata solo dai
soggetti che abbiano interesse ad avvalersene (punto 11.8 della circolare n.
6/E).
Rivalutazione Istat dei costi d'acquisto
Con riferimento alla rivalutazione Istat dei costi, il cui importo rientra nella
determinazione della plusvalenza sulle cessioni di terreni destinati
all'edificazione, la circolare ricorda che l'articolo 68 del Tuir stabilisce che
la plusvalenza e' data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel
periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
da rivalutare in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. Anche i costi inerenti - conferma pertanto
l'Agenzia - possono essere rivalutati.
La rideterminazione dei valori di acquisto delle aree edificabili non
esclude la rivalutazione Istat
Un altro chiarimento, infine, non direttamente connesso con le novita' in esame,
ma che puo' contribuire, come il precedente, a una corretta determinazione delle
plusvalenze derivanti da cessione di aree edificabili. Viene, infatti, affermato
che il valore di acquisto delle aree fabbricabili, gia' rideterminato ai sensi
dell'articolo 7 della legge 448/2001 (nonche' delle successive proroghe e
riaperture), non esclude la rivalutazione secondo l'indice Istat, limitatamente
al periodo che intercorre tra la data considerata ai fini della rideterminazione
(ad esempio, per l'articolo 7 citato, il 1 gennaio 2002) e quella della
successiva cessione.
NOTE:
1) Vd. "Sostitutiva
del 12,50% sulle plusvalenze immobiliari. Nelle compravendite, tassazione in
base al valore catastale" su FISCOoggi del 30 dicembre 2005.
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