Normativa ici: le modifiche
L'articolo 6 del Dl n. 163/2005 ha introdotto un fondamentale tassello nell'ambito della disciplina normativa in materia di Ici, segnatamente di quella relativa alle sue previsioni esentative, pur risultando foriero di non pochi spunti problematici quanto alla sua raccordabilita' con i principi fin a oggi scolpiti in un recente e rivoluzionario orientamento giurisprudenziale.
Il testo del citato provvedimento normativo recita testualmente: "l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per l'attivita' di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalita' di religione o di culto".
Evoluzione della disciplina dopo gli ultimi interventi normativi
Ambito di applicazione dell'esenzione Ici
Conseguenze dei decreti legge n. 163/2005 e n. 203/2005
L'articolo 6 del Dl n. 163/2005 ha introdotto un fondamentale
tassello nell'ambito della disciplina normativa in materia di Ici, segnatamente
di quella relativa alle sue previsioni esentative, pur risultando foriero di non
pochi spunti problematici quanto alla sua raccordabilita' con i principi fin a
oggi scolpiti in un recente e rivoluzionario orientamento
giurisprudenziale.
Il testo del citato provvedimento normativo recita
testualmente: "l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si
intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per l'attivita' di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo
16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in
forma commerciale se connesse a finalita' di religione o di culto".
Si
puo' cogliere il primo spunto critico gia' dal raffronto tra la norma che
rappresenta il risultato finale del procedimento di decretazione d'urgenza, nel
rispetto dei crismi scanditi dall'articolo 77 della Costituzione, e il testo
originariamente previsto nel disegno di legge n. 5736 che invece risultava cosi'
formulato: "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attivita' indicate nel medesimo articolo, a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse".
La previsione iniziale era
piu' ampia, non subordinando l'operativita' dell'esenzione alla connessione delle
attivita' elencate nella norma, svolte in forma commerciale, alle finalita' di
religione o di culto, rischiando di avere in tal modo un impatto dirompente
rispetto al quadro normativo vigente.
Il paventato rischio derivava dal
confronto con il tenore letterale dell'articolo 7 del Dlgs n. 504/92, che
sembrava non lasciare spazio per le esenzioni in favore di soggetti che
svolgevano attivita' commerciale; infatti l'esenzione dall'imposta e' prevista
testualmente per "gli immobili ... destinati esclusivamente allo svolgimento
di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Risulta, inoltre,
ictu oculi il contrasto tra il mutato quadro normativo e la
giurisprudenza della Cassazione; nella sentenza n. 4645 dell'8 marzo 2004, come
gia' precisato in FISCOoggi del 22 giugno 2005, in Ambito applicativo delle esenzioni tra orientamento
giurisprudenziale e prospettive de iure condendo, si afferma la necessita',
ai fini della fruibilita' dell'esenzione Ici, della contemporanea presenza sia
della condizione soggettiva dell'appartenenza dell'immobile a uno dei soggetti
di cui all'articolo 87 del Tuir (nella formulazione in vigore fino al
31/12/2003), cioe' gli "enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali", che di quella oggettiva
della destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di una delle
attivita' ritenute dal legislatore meritevoli di un trattamento fiscale di favore
- elencate nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs n. 504/92 - e ,
tra esse, di una di quelle previste nella lettera a) dell'articolo 16 della
legge n. 222 del 1985.
Nel citato dictum giurisprudenziale,
l'esenzione non e' stata accordata, non risultando altresi' determinante, a tal
fine, la natura prevalente o esclusiva della attivita' commerciale
svolta.
Gli spunti problematici che sorgono dalla nuova norma come
formulata, sono i seguenti.
In primis, si manifesta non agevole
l'individuazione dei contorni dell'ambito applicativo dell'esenzione, non
venendo in soccorso, in tal senso, la formulazione generica della norma, attesa
la difficolta' pratica di cogliere la connessione che la norma richiede tra le
attivita' elencate nella stessa, se svolte in forma commerciale, e le finalita' di
religione o di culto.
Viceversa, pregio della disposizione normativa in
questione e' costituito dall'imprescindibilita' di suddetto legame, pur non
disconoscendosene le difficolta' legate alla sua individuazione, laddove invece,
la previsione contenuta nel precedente disegno di legge (il citato n. 5736)
contemplava l'esenzione incondizionata quanto all'an della sua genesi,
intendendosi applicabile alle attivita' indicate nel medesimo articolo, a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale della stessa.
Inoltre,
la norma sembra arrecare un vulnus alla logica "solidaristica" che
giustificava il regime di favore contenuto nella originaria previsione normativa
del 1992, oltre che all'intero quadro sistematico di agevolazioni fiscali
previste per quanti operano nel settore delle attivita' "non profit", nel
dilatare la portata agevolativa a quelle attivita', che, in quanto svolte in
forma commerciale, sembrano prima facie confliggere con la ratio
agevolativa primigenia.
Altresi' foriero di dubbi esegetici si presenta
l'inciso "si intende applicabile", da taluno interpretato come segno
tangibile della volonta' del legislatore di dare alla luce una norma di
interpretazione autentica, con conseguente efficacia retroattiva; cio'
comporterebbe una sequela di istanze di rimborso del tributo corrisposto, che
graverebbe sui comuni interessati, oltre che la risoluzione dell'eventuale
contenzioso pendente, in senso sfavorevole agli stessi.
Un'ulteriore
anomalia del sistema, si evidenzia riguardo alla potenziale discrasia esistente
tra i soggetti che risultano effettivamente beneficiari dell'esenzione, e quelli
che il legislatore intende beneficiare.
Infatti, non e' chiaro se l'esenzione
Ici spetti al solo proprietario dell'immobile, che utilizza anche lo stesso per
svolgere le attivita' contemplate dalla legge, o anche a chi utilizzi ad altro
titolo un immobile di cui risulti proprietario un soggetto diverso (ad esempio,
una societa' di capitali) che beneficerebbe, cosi', dell'esenzione per un'attivita'
svolta dagli enti che rientrino tra i soggetti richiamati dall' articolo 7,
lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Con l'intento di
dissipare tali dubbi, risolutivo sarebbe l'utilizzo dello strumento predisposto
dall'articolo 59, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 446 del 1997,
che da facolta' ai comuni di adottare un regolamento, tramite il quale
"stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente
non commerciale utilizzatore".
Tuttavia, il citato decreto legge n.
163 non e' stato convertito, e la formulazione del provvedimento normativo,
successivamente emanato, vale a dire il Dl n. 203 del 2005, ricalca quella
originariamente prevista nel disegno di legge n. 5736, precedentemente
citato.
Infatti, l'articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito
in legge n. 248 del 2005, prevede testualmente: "L'esenzione disposta
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nel medesimo articolo, a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle
stesse".
Dalla formulazione piu' stringata della norma, si evince
agevolmente l'espunzione rispetto al citato articolo 6 del Dl n. 163/2005, della
previsione riguardante la necessaria connessione tra attivita' svolte in forma
commerciale e finalita' di religione o di culto, rendendosi piu' agevole in tal
modo l'applicabilita' dell'esenzione, che risulta cosi' scevra dalle difficolta'
interpretative palesate dalla precedente norma non convertita.
Insieme






