Esproprio
L'espropriazione per pubblica utilita' consiste in un procedimento motivato dalla necessita', da parte dello Stato, di un suo organo, o di un Ente territoriale, di dovere effettuare delle opere di interesse generale; puo' accadere che la realizzazione di tali opere sia ostacolata dalla presenza di fabbricati o terreni di proprieta' privata.
Nonostante il nostro ordinamento tuteli e favorisca la proprieta' privata, l'interesse generale assume un ruolo predominante rispetto a quello particolare, per cui, se un'opera prevista e' considerata necessaria per la collettivita', si rende necessario rimuovere gli ostacoli alla sua realizzazione: cio' avviene tramite il procedimento di espropriazione per pubblica utilita', al termine del quale i beni di proprieta' privata vengono acquisiti dalla pubblica autorita'; l'autorita' pubblica puo' anche attribuire il potere espropriativo a un soggetto privato.
Imposte di registro e ipocatastali
Espropriazione e cessioni volontarie: quale tassazione
Regole diverse a seconda della natura del soggetto che requisisce
Espropriazione per pubblica utilita'
L'espropriazione per pubblica utilita' consiste in un procedimento motivato
dalla necessita', da parte dello Stato, di un suo organo, o di un Ente
territoriale, di dovere effettuare delle opere di interesse generale; puo'
accadere che la realizzazione di tali opere sia ostacolata dalla presenza di
fabbricati o terreni di proprieta' privata.
Nonostante il nostro ordinamento tuteli e favorisca la proprieta' privata,
l'interesse generale assume un ruolo predominante rispetto a quello particolare,
per cui, se un'opera prevista e' considerata necessaria per la collettivita', si
rende necessario rimuovere gli ostacoli alla sua realizzazione: cio' avviene
tramite il procedimento di espropriazione per pubblica utilita', al termine del
quale i beni di proprieta' privata vengono acquisiti dalla pubblica autorita';
l'autorita' pubblica puo' anche attribuire il potere espropriativo a un soggetto
privato.
L'articolo 42 della Costituzione afferma testualmente che "la proprieta'
privata puo' essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale"; dello stesso tenore e'
l'articolo 835 del codice civile, nel punto in cui afferma che, quando ricorrono
gravi e urgenti necessita', puo' essere disposta la requisizione di beni mobili
o immobili, con pagamento di indennita' al proprietario.
Il procedimento ha inizio con la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e
con l'individuazione delle aree per cui si rende necessario l'esproprio. L'opera
da realizzare deve essere gia' prevista nello strumento urbanistico generale;
viene quindi determinata l'indennita' e viene emesso il decreto di
espropriazione.
I proprietari devono essere informati della procedura in atto e dell'ammontare
dell'indennizzo che andra' loro concesso a titolo di risarcimento per il danno
subito a causa della perdita della proprieta' dei beni.
Con l'espropriazione si ha il passaggio della proprieta' di beni immobili dai
proprietari originari all'organo espropriante. Cio' comporta l'obbligo di
registrazione dei relativi atti e di adempimento delle formalita' ipotecarie e
catastali.
Il trattamento fiscale varia a seconda della natura del soggetto espropriante:
se si tratta dello Stato, l'articolo 57, comma 8, del Testo unico dell'imposta
di registro, afferma che "negli atti di espropriazione per pubblica
utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di
godimento, l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato".
Diverso, invece, il trattamento tributario nel caso in cui l'espropriante sia un
ente territoriale: in questo caso, l'atto sara' assoggettato a imposta di
registro e imposta ipotecaria in misura fissa (168 euro), mentre quella
catastale rimarra' dovuta nella misura ordinaria (1 per cento).
Ai fini della tassazione degli atti di espropriazione, quindi, assume rilievo la
natura dell'organo espropriante.
In materia, negli ultimi anni, e' intervenuto piu' volte il ministero delle
Finanze, con una serie di risoluzioni che hanno chiarito vari aspetti.
La risoluzione n. 310080 del 27 febbraio 1989 scaturisce dalla richiesta
formulata in merito al trattamento tributario di un decreto di esproprio, emesso
dal prefetto, per la realizzazione di alcune opere stradali a cura dell'Anas;
muovendo dalla considerazione che l'ente espropriante rivestiva la qualita' di
organo dello Stato, l'Amministrazione afferma che spetta l'esenzione
dall'imposta di registro, ampliando cosi' la portata dell'articolo 57, comma 8,
del Dpr n. 131/86: nel caso in cui l'ente espropriante non sia direttamente lo
Stato, ma un organo la cui natura giuridica sia comunque pubblica, i relativi
atti godono dell'esenzione dall'imposta.
Altre due risoluzioni, sempre in tema di espropriazione, piu' vicine nel tempo,
hanno trattato problematiche simili: la n. 72 del 2001 e la n. 208 del 2003.
In entrambi i casi, i decreti di esproprio erano stati emanati a favore della
"Ferrovie dello Stato S.p.A.", ma in due momenti differenti (nel 2001
e nel 2003): le conclusioni delle due risoluzioni risultano di tenore opposto,
nel senso che viene concessa l'esenzione dalle imposte nel primo caso e viene
negata nel secondo.
Cio' in quanto nel 2001 il processo di privatizzazione della Societa' era in una
fase iniziale, e le relative azioni erano interamente in mano pubblica, per cui
essa stessa poteva essere considerata impresa pubblica, assimilabile a un organo
dello Stato ed essere percio' esentata dal pagamento delle imposte indirette; la
risoluzione n. 208 del 7 novembre 2003, invece, afferma che la societa', il cui
processo di privatizzazione era ormai giunto a una fase avanzata, non potesse piu'
essere considerata organo dello Stato e dovesse quindi versare le ordinarie
imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
In conclusione, quindi, e' possibile affermare che, ai fini dell'imposta di
registro, il regime previsto in favore delle Amministrazioni statali ai sensi
dell'articolo 57, comma 8, del Testo unico (Dpr n. 131/86), sia applicabile
anche agli atti di espropriazione per pubblica utilita' posti in essere da enti
od organi il cui controllo sia in mano pubblica; se invece si tratta di soggetti
privati, vanno versate le imposte ordinarie previste per la compravendita. La
base imponibile e' costituita dal prezzo.
Cessioni volontarie in ambito di procedimenti di espropriazione per pubblica
utilita'
Nella pratica puo' avvenire che, avviatosi il procedimento di espropriazione, le
parti, espropriante ed espropriato, decidano di accordarsi per dar vita, in
luogo dell'esproprio, a un atto di cessione volontaria, che rappresenta una
sorta di contratto di compravendita che va a inserirsi nel procedimento
espropriativo.
L'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone che i proprietari, entro 30
giorni dalla notificazione della misura provvisoria dell'indennita' di
espropriazione, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria
degli immobili.
Si parla, in tal caso, di cessione volontaria in ambito di procedimento di
espropriazione per pubblica utilita', il cui trattamento fiscale ha dato luogo a
numerosi chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il Dpr 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle espropriazioni per pubblica
utilita', stabilisce che, nell'ambito del procedimento espropriativo, si possa
stipulare un accordo di cessione che, in base all'articolo 45 dello stesso
decreto, produce gli effetti del decreto di esproprio.
Il gia' citato articolo 57, comma 8, del Testo unico dell'imposta di registro,
chiarendo che negli atti di espropriazione per pubblica utilita' l'imposta non
e' dovuta quando espropriante o acquirente sia lo Stato, non fa riferimento
alcuno alle cessioni volontarie: cio' ha fatto sorgere dei dubbi interpretativi.
Il legislatore, con il Dpr 327 del 2001, ha chiarito che le cessioni in ambito
di procedimento espropriativo si inseriscono, comunque, nell'ambito del
procedimento stesso, estendendo a esse la portata del comma 8 dell'articolo 57.
Alle stesse conclusioni giungono anche alcune risoluzioni dell'Agenzia delle
entrate, come la n. 72 del 2001, gia' citata, e la n. 254 del 2002.
La prima afferma che "la cessione volontaria del bene puo' essere
convenuta in ogni fase del procedimento espropriativo; ... considerato che la
norma stabilisce che in caso di cessione volontaria il proprietario cedente
ricava un prezzo superiore rispetto all'indennita' di esproprio, si deve
ritenere che tale cessione e' vista con favore dalla legge in quanto
contribuisce a snellire e ad accelerare l'acquisizione del bene da parte della
pubblica amministrazione. Il legislatore ha ritenuto rilevante la circostanza
che le cessioni di cui si tratta si inseriscono comunque nell'ambito di un
procedimento espropriativo e che producono gli stessi effetti del decreto di
esproprio evitandone gli inconvenienti".
L'articolo 57, comma 8, del Dpr 131/86 e' quindi applicabile anche alle cessioni
volontarie che si inseriscono in una procedura di espropriazione, ma solo nel
caso in cui sia gia' in atto il procedimento espropriativo per pubblica utilita'
e l'acquirente sia lo stesso soggetto pubblico beneficiario di tale
procedimento; e' indispensabile che, riguardo agli immobili oggetto delle
cessioni, sia gia' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera da
realizzare e sia stato emanato e pubblicato il provvedimento di individuazione
dei cespiti che devono essere acquisiti per la realizzazione dell'opera stessa.
La risoluzione n. 254 del 31 luglio 2002 affronta la questione del trattamento
tributario da applicare alle cessioni volontarie, chiarendo che questi tipi di
contratti godono, ai fini delle imposte indirette, sulla base di quanto detto
sopra, dello stesso trattamento tributario dei decreti espropriativi.
Quindi, si applica sempre l'esenzione dall'imposta di bollo. Ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, invece, se acquirente e' lo Stato,
l'esenzione si estende anche a tutte le altre imposte; se, invece, acquirente e'
un ente pubblico territoriale, i contratti di cessione volontaria sono soggetti
all'imposta fissa di 168 euro di registro e ipotecaria e all'imposta catastale
nella misura proporzionale dell'1 per cento.
Il Dlgs 31 ottobre 1990, n. 347 (articolo 1, comma 2, relativamente all'imposta
ipotecaria, e articolo 10, comma 3, per la catastale), prevede infatti
l'esenzione nel caso in cui l'atto sia a favore dello Stato; se l'atto e',
invece, a favore di enti pubblici territoriali, sara' assoggettato alla misura
fissa di 168 euro, per l'imposta ipotecaria, e alla misura proporzionale dell'1
per cento applicata al valore dei beni immobili, per l'imposta catastale
Insieme






