Sempre soggetta a iva la verifica degli ascensori
L'Amministrazione finanziaria ritorna e conferma il proprio orientamento in merito alle prestazioni rese in regime di concorrenza dagli enti pubblici.
Va in premessa ricordato che l'articolo 4, Dpr n. 633/72, stabilisce che in ogni caso le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da enti pubblici e privati, sebbene non abbiano come oggetto principale della loro attivita' l'esercizio di attivita' commerciali, rientrano nell'esercizio di impresa allorche' le suddette operazioni verifichino il presupposto di esercizio d'impresa (requisito soggettivo).
Sempre soggetta a Iva la verifica degli ascensori
Anche se eseguita da enti pubblici
L'Amministrazione finanziaria ritorna e conferma il proprio orientamento in
merito alle prestazioni rese in regime di concorrenza dagli enti pubblici.
Va in premessa ricordato che l'articolo 4, Dpr n. 633/72, stabilisce che in
ogni caso le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da enti
pubblici e privati, sebbene non abbiano come oggetto principale della loro attività
l'esercizio di attività commerciali, rientrano nell'esercizio di impresa
allorché le suddette operazioni verifichino il presupposto di esercizio
d'impresa (requisito soggettivo).
Peraltro, per gli enti pubblici vengono individuate determinate operazioni
considerate sempre come commerciali. Fra queste, si ricorda l'erogazione di
acqua, gas, energia elettrica e vapore, servizi di fognatura e depurazione,
gestione di fiere, somministrazione di pasti, servizi portuali e aeroportuali.
Se l'ente locale compartecipa in percentuale ai ricavi derivanti, ad esempio,
dalla gestione di servizi di rilevanza economica, sebbene la prestazione sia
effettuata materialmente da un altro soggetto, lo stesso ente è da considerarsi
soggetto passivo d'imposta e, pertanto, è tenuto ai conseguenti adempimenti.
Tale evenienza è resa possibile soprattutto per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del Dl n. 269/2003 che, intervenendo sull'articolo 113 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ha previsto la possibilità di scindere i servizi pubblici in tre soggetti, ovvero il proprietario delle reti o degli impianti, il gestore della rete e l'erogatore del servizio.
Per gli enti pubblici, uno spartiacque rilevante, al fine di considerare le
prestazioni di servizi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
è costituito dall'esercizio delle attività come conseguenza dei
poteri autoritativi a essi riconosciuti.
In conformità, peraltro, al principio comunitario sancito nel n. 4 dell'articolo
5, VI direttiva, per cui quando tale condizione si verifica l'operazione è
fuori campo Iva.
L'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 36/E del 2004) ebbe modo di precisare che "in ambito comunitario si è, dunque, ritenuto necessario operare una distinzione netta tra le attività poste in essere dall'ente nella qualità di pubblica autorità (che esulano dal campo di applicazione dell'IVA) e le attività inquadrabili nella nozione di attività commerciale o agricola,come tali rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo".
Ma quando si può affermare che il suddetto principio risulta verificato?
In tal senso, la stessa risoluzione n. 36/E precisò che "affinché
una determinata attività resa da un ente pubblico possa dirsi esercitata
nella veste di pubblica autorità occorre avere riguardo alle modalità
di svolgimento della medesima attività previste dall'ordinamento nazionale,
al fine di stabilire se tale attività sia esercitata nell'ambito del
regime giuridico proprio degli enti pubblici o se, viceversa, essa sia svolta
alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati".
In pratica, ciò che va rilevato è se la specifica attività ricada nell'esclusività dell'ente o se essa possa essere svolta anche da privati, poiché se tale ipotesi risultasse verificata, il non assoggettamento della prestazione dell'ente costituirebbe palese distorsione del principio della concorrenza.
La risoluzione n. 143/E del 19 dicembre 2006 affronta nuovamente tale problematica,
con particolare riferimento alle prestazioni inerenti alla verifica, obbligatoria
per legge, degli ascensori e montacarichi (Dpr n. 162/99).
Tale verifica, sottolinea la nota di prassi, può essere eseguita da una
pluralità di soggetti, sia di natura pubblica che non.
La verifica, infatti, può essere eseguita dalle Asl, dalle Arpa, "enti
strumentali delle Regioni", a seguito di una loro espressa previsione,
e da appositi organismi riconosciuti dal ministero delle Attività produttive.
Inoltre, le verifiche presso gli stabilimenti industriali sono eseguite dalle
Direzioni provinciali del ministero del Lavoro.
Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate osserva come, di conseguenza,
"l'utente può chiedere la relazione della verifica eseguita indifferentemente
alle ARPA ovvero alle ASL ovvero agli organismi riconosciuti".
Il tutto fa, quindi, ritenere che la verifica viene a essere richiesta "in
condizioni di concorrenza, tra soggetti di diversa natura" e , pertanto,
la prestazione in esame può ritenersi che "non costituisca esercizio
del potere proprio di una pubblica autorità".
In conseguenza di ciò, la stessa "rappresenta un generico servizio reso senza manifestazione di poteri pubblicistici" e, pertanto, i corrispettivi debbono senz'altro essere assoggettati a Iva (articolo 4 del Dpr 633/72).
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