Aliquote Irpef In Vigore
La Legge Finanziaria per l'anno 2005 ha previsto la revisione del sistema di tassazione delle persone fisiche, già avviato nell'anno 2003 dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003), per il graduale passaggio dall'IRPEF all'IRE (imposta sul reddito).
Le modifiche apportare riguardano:
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riduzione del numero delle aliquote, con conseguente revisione degli scaglioni di reddito; |
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trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni dal reddito complessivo; |
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eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore; |
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introduzione di un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile; |
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introduzione di una deduzione in relazione alle spese sostenute per i soggetti non autosufficienti. |
Aliquote d'imposta e scaglioni di reddito
La legge Finanziaria 2005 ha rimodulato le aliquote Irpef ed i relativi scaglioni di reddito che sono in vigore già dal 1° gennaio 2005:
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23% per i redditi fino a € 26.000; |
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33% per i redditi oltre € 26.000 e fino a € 33.500; |
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39% per i redditi oltre € 33.500. |
Oltre alle tre aliquote fissate, è previsto un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile superiore a € 100.000. In sostanza, i redditi superiori a tale limite saranno gravati in misura complessivamente pari al 43% (39+4).
Modifiche a detrazioni e deduzioni
Le previgenti detrazioni per carichi di famiglia sono state «trasformate» in deduzioni dal reddito complessivo del contribuente. Comunque, le nuove deduzioni per carichi di famiglia sono riconosciute in base alle condizioni già previste per il riconoscimento delle previgenti detrazioni.
In particolare, l'art. 13 del T.U.I.R., in vigore fino al 31 dicembre 2004, è stato rinumerato come art. 12 e titolato "Deduzioni per oneri di famiglia".
Per effetto dei commi 3 e 4 del nuovo art. 12 (di contenuto analogo ai commi 3 e 4 del vecchio art. 13), le deduzioni per carichi di famiglia:
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spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni ex artt. 11 e 12 del T.U.I.R., non superiore a 2.840,51 euro; |
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sono rapportate a mese; |
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competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. |
Di conseguenza, per i familiari a carico la disciplina fiscale prevede ora degli importi che operano direttamente in riduzione del reddito complessivo, a sostituzione delle detrazioni riconosciute in passato che operavano in riduzione dell'imposta lorda.
Come per la "no tax area" anche la "family area" è stata introdotta dal legislatore per garantire la progressività dell'Irpef (Tavola n. 1).
Tavola n. 1
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€ 3.200 |
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. |
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€ 2.900 |
per ogni persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. |
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€ 2.900 |
da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio (a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente) compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; tale la deduzione è aumentata a:
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Tali importi corrispondono a deduzioni teoriche in quanto l'ammontare effettivamente deducibile dal reddito complessivo del contribuente è dato dal seguente rapporto:
78.000 + deduzioni teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito complessivo
78.000
Se il risultato di tale rapporto è:
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maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; |
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minore o uguale a zero, la deduzione non compete; |
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compreso tra zero ed 1, il risultato del predetto rapporto (considerando le prime quattro cifre decimali) deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche. |
Da un punto di vista prettamente pratico, la deduzione per carichi di famiglia sono riconosciute in base alle condizioni già previste per il riconoscimento delle previgenti detrazioni. Di conseguenza, è rimasta invariata la disciplina relativa alla comunicazione da parte del lavoratore che deve dichiarare al sostituto di imposta di avere diritto a dette deduzioni, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi.
Quindi, il sostituto d'imposta deve:
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determinare l'ammontare delle somme e dei valori che andrà a corrispondere nel periodo d'imposta, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e dei compensi della stessa natura; |
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sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; |
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calcolare l'importo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area); |
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calcolare l'importo della deduzione per oneri di famiglia (family area); |
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ragguagliare le deduzioni ai singoli periodi di paga; |
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sottrarre dal reddito erogato gli importi delle deduzioni spettanti ed applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga. |
Eliminazioni delle detrazioni di lavoro
Le recenti modifiche legislative hanno inoltre abrogato l'art. 14 del D.P.R. n. 917/1986, che prevedeva specifiche detrazioni dall'imposta lorda, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito complessivo del contribuente confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.
Deduzione per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti
La deduzione è determinata in funzione delle spese effettivamente sostenute e con il limite massimo di € 1.820.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Tale deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari di cui all'art. 433 c.c., anche se non fiscalmente a carico e anche se il soggetto non autosufficiente non convive con il soggetto che sostiene l'onere.
La deduzione per i soggetti non autosufficienti - pari ad € 1.820 - è teorica, dato che la deduzione effettivamente spettante è determinata mediante lo stesso meccanismo di calcolo analizzato per la deduzione per i carichi di famiglia.
Clausola di salvaguardia
Nell'ottica di non arrecare alcun aggravio di imposta ai contribuenti, le modifiche normative confermano l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consente di beneficiare del minor livello di tassazione tra quello determinato con le nuove regole e quello quantificato con le regole in vigore nel 2002. Inoltre, è stata introdotta un'altra clausola di salvaguardia che consente di beneficiare dell'eventuale minor livello di tassazione tra quello determinato con le nuove regole e quello quantificato con le regole in vigore nel 2004.
Insieme






