Domani 15 settembre Federcontribuenti con due suoi delegati, Roberta Lemma vicepresidente e l’avv. Fortunato Forcellino, segretario nazionale, parteciperà ai lavori della “Costituente del Contribuente” a Roma presso il Dipartimento delle Finanze e in concomitanza il Presidente Marco Paccagnella lancerà l’iniziativa ”Taglia Equitalia” con una conferenza stampa davanti una sede Equitalia.
Federcontribuenti lancia l’hashtag #tagliaequitalia con cui chiede l’adesione a singoli cittadini, esponenti del mondo dell’associazionismo e rappresentanti politici di ogni livello a darsi una mossa per una risoluzione concreta e veloce di un sistema fiscale e della riscossione non più rinviabile.
“Invieremo esempi reali di cartelle esattoriali ai parlamentari per fargli vivere lo stesso brivido di un comune contribuente il quale riceve cartelle con debiti raddoppiati dagli interessi e con proposte di rateizzo con ammortamento alla francese“.
Garante del Contribuente.
”Crediamo, come Federcontribuenti che tutte le criticità da noi evidenziate e chiaramente dimostrabili debbano costituire un punto fondamentale della discussione che la Costituente del Contribuente dovrà affrontare se davvero vuole realizzare un rapporto di collaborazione tra amministrazione finanziarie e contribuente evocato dalla steso Statuto del Contribuente”.
È necessaria una vera riforma del processo tributario che al di là delle fantasiose ed inutili misure deflattive del contenzioso disegnino un processo tributario in ossequio a tutti i principi costituzionali, tra i quali quello del giusto processo, attribuendo alle parti in causa (contribuente da una parte e società di riscossione ed enti impositori, dall’altro ), una piena e perfetta parità processuale. Chi frequenta le aule delle commissioni tributarie sa bene che questa parità processuale è inesistente.
Un ruolo determinante nella creazione di un sistema riscossione più equo e giusto, spetterà al Garante del Contribuente, con un potenziamento della sua funzione, conferendogli la possibilità di esercitare il potere di annullamento in autotutela dell’atto tributario, laddove riscontri che esso sia tale e laddove verifichi il colpevole ed ingiustificato ritardo a fare ciò, da parte dell’ente impositore e o dell’agente della riscossione.
”Va denunciato con estremo rigore e con estrema chiarezza che quei timidi tentativi introdotti dal nostro legislatore negli ultimi anni, per tentare di riequilibrare in qualche modo gli enormi, smisurati e assurdi poteri concessi all’agente della riscossione sono miseramente falliti perché è mancata la presenza di un garante o di una autority che potesse , significativamente incidere e dare impulso alla inerzia del concessionario della riscossione che si è spesso arrogato diritti e facoltà e discrezionalità non contemplati nella norma.
Per entrare nel pratico e nello specifico ecco alcuni esempi:
Istanza legge 228 /2012; questa norma prevedeva la possibilità per il contribuente che riceveva un atto di riscossione a suo parere illegittimo, di proporre una istanza all’agente della riscossione con la quale chiedeva l’annullamento per ragioni come prescrizione, decadenza, sgravi totali e/o parziali operati dall’ente impositore, altre cause di inesigibilità. La presentazione della istanza, ai sensi della legge 228 del 2012, da parte di un contribuente, faceva sorgere in capo ad Equitalia l’onere di attivare gli adempimenti previsti dal comma 537 e seguenti dell’art. 1 della legge 228/2012 (vale a dire trasmettere la richiesta all’ente impositore nel rispetto dei termini previsti dalla richiamata normativa). La norma prevedeva, in caso di mancata risposta alla istanza del contribuente nel termine di 220 giorni dalla sua formulazione l’annullamento di diritto delle partite in essa indicate. Federcontribuenti ha assistito numerosi contribuenti i quali, pur avendo regolarmente e tempestivamente inviato le predette istanze e pur non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine dei 220 giorni, né dagli enti impositori, né dall’agente della riscossione, si sono visti invece recapitare, puntualmente altri e successivi atti dell’agente della riscossione;
Reclamo mediazione introdotto dall’art. 17 bis e del d lgs 546/92
dal 1° gennaio 2016 per i ricorsi fino a 20.000,00 euro è stata estesa, anche nei confronti dell’agente della riscossione, il reclamo mediazione. Grazie a questo meccanismo deflativo del contenzioso tributario (secondo le intenzioni del legislatore), il ricorso funge da reclamo – mediazione e l’agente della riscossione ha 90 giorni di tempo per evitare la lite provvedendo ad annullare in autotutela, l’atto della riscossione ritenuto illegittimo. La novità più importante rappresentata da questa norma è che, nei novanta giorni, l’efficacia esecutiva dell’atto esattoriale, resta sospesa; nella pratica Equitalia lascia trascorrere i 90 giorni senza aderire alle richieste di annullamento di atti palesemente illegittimi e spesso e volentieri non sospende, sebbene tenutavi per legge, l’efficacia esecutiva dei suoi atti di riscossione proseguendo anche le azioni esecutive in danno dei contribuenti;
Pignoramento esattoriale previsto dall’art. 72 bis del DPR 602/73
Questa norma prevede la possibilità con una semplice raccomandata a.r. di pignorare le somme che una pubblica amministrazione deve ad un contribuente, fino a concorrenza del suo credito. In pratica questa norma consente al concessionario della riscossione di aggirare la funzione terza del giudice della esecuzione e va ricordato che il giudice verrà investito della questione solo in un momento successivo, vale a dire solo nel caso in cui il contribuente decida di fare opposizione a quella procedura esecutiva. Si evidenzia che il contribuente riceve con una semplice raccomandata a.r. la copia del pignoramento solo molto tempo dopo che esso è stato inviato da Equitalia al terzo pignorato; in questo modo il terzo pignorato pagherà sicuramente ad Equitalia, senza preoccuparsi se le richieste dell’agente della riscossione abbiano i requisiti tipici di un credito, vale a dire se siano certi, liquidi ed esigibili.
Ipoteca esattoriale
La Cassazione a sezioni unite ha stabilito che è nulla l’ipoteca esattoriale iscritta da Equitalia senza la notifica di una comunicazione preventiva che dia al contribuente la possibilità di avviare con l’agente della riscossione un contraddittorio per evitare l’accensione della ipoteca sui suoi beni; infatti oltre ad esserci una moltitudine di ipoteche esattoriali che andrebbero sicuramente cancellate perché iscritte senza preventiva comunicazione e anche per importi al di sotto dei limiti per valore previsti per legge, si evidenzia che il contraddittorio preventivo non viene mai attivato dal concessionario della riscossione. Le numerosissime sentenze della Cassazione, che annullano ipoteche illegittime ne sono la evidente dimostrazione!