Dipartimento “Vessati CIPAG”
Il Dipartimento “Vessati CIPAG” nasce all’interno di Federcontribuenti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da iscritti che denunciavano vessazioni e soprusi da parte della Cassa Geometri (CIPAG) nei confronti dei cosiddetti “geometri occasionali”. Il “geometra occasionale” è un professionista che svolge l’attività senza continuità, già coperto da un’altra previdenza obbligatoria per un’attività primaria a tempo pieno o da un’altra pensione. Secondo la legge, dovrebbe essere esonerato dall’iscrizione obbligatoria alla CIPAG e tenuto solo a versare il contributo di solidarietà. Invece, la CIPAG, in deroga alla Legge n. 773/1982, iscrive d’ufficio anche coloro che per legge sarebbero esonerati, basandosi sui propri regolamenti e statuti.
I soprusi riportati includono:
- L’illegittimità del regolamento che viola la legge, imponendo la contribuzione ordinaria al posto del contributo di solidarietà.
- L’imposizione strumentale di contributi e l’applicazione di sanzioni elevate e interessi di mora (che non dovrebbero essere applicati in caso di incertezza normativa), a solo beneficio della Cassa e senza alcun beneficio per il professionista.
- L’imposizione vessatoria, che manifesta un accanimento nel richiedere contributi ordinari a contribuenti che non ne trarranno alcun beneficio pensionistico.
- L’imposizione iniqua, che riserva un trattamento pensionistico differente tra geometri professionisti e occasionali a parità di pressione contributiva, escludendo di fatto questi ultimi dalla possibilità di una pensione.
- L’imposizione discriminatoria, che limita o nega la possibilità ai geometri occasionali di svolgere attività professionale a causa dei contributi minimi onerosi, in violazione del diritto di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione Italiana.
- L’imposizione sperequativa, che non tiene conto della palese differenza di reddito professionale tra le due categorie.
- L’incostituzionalità dell’imposizione di una doppia tassazione sullo stesso reddito.
In sede legislativa noi chiediamo:
- Il rispetto dell’art. 22 della Legge 773/1982, in modo che il geometra che svolge un’attività meramente occasionale e che è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che è già pensionato, sia esonerato dal contributo “soggettivo, integrativo e maternità”.
- La contestuale applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 10, comma 6, della Legge 773/1982.