Dipartimento CIPAG

Federcontribuenti vicino ai Geometri vessati dalla CIPAG

Da anni la CIPAG – Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri – sta obbligando all’iscrizione tutti i geometri iscritti all’albo, anche se non esercitano la professione in modo continuativo. La conseguenza è che questi professionisti, anche se non hanno svolto l’attività in modo continuativo, sono costretti a pagare onerosi contributi previdenziali minimi (soggettivo, integrativo, maternità) e sono soggetti all’attività di riscossione dell’A.d.E.R. con l’aggiunta di sanzioni.

Dipartimento “Vessati CIPAG”

Il Dipartimento “Vessati CIPAG” nasce all’interno di Federcontribuenti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da iscritti che denunciavano vessazioni e soprusi da parte della Cassa Geometri (CIPAG) nei confronti dei cosiddetti “geometri occasionali”. Il “geometra occasionale” è un professionista che svolge l’attività senza continuità, già coperto da un’altra previdenza obbligatoria per un’attività primaria a tempo pieno o da un’altra pensione. Secondo la legge, dovrebbe essere esonerato dall’iscrizione obbligatoria alla CIPAG e tenuto solo a versare il contributo di solidarietà. Invece, la CIPAG, in deroga alla Legge n. 773/1982, iscrive d’ufficio anche coloro che per legge sarebbero esonerati, basandosi sui propri regolamenti e statuti.

I soprusi riportati includono:

  • L’illegittimità del regolamento che viola la legge, imponendo la contribuzione ordinaria al posto del contributo di solidarietà.
  • L’imposizione strumentale di contributi e l’applicazione di sanzioni elevate e interessi di mora (che non dovrebbero essere applicati in caso di incertezza normativa), a solo beneficio della Cassa e senza alcun beneficio per il professionista.
  • L’imposizione vessatoria, che manifesta un accanimento nel richiedere contributi ordinari a contribuenti che non ne trarranno alcun beneficio pensionistico.
  • L’imposizione iniqua, che riserva un trattamento pensionistico differente tra geometri professionisti e occasionali a parità di pressione contributiva, escludendo di fatto questi ultimi dalla possibilità di una pensione.
  • L’imposizione discriminatoria, che limita o nega la possibilità ai geometri occasionali di svolgere attività professionale a causa dei contributi minimi onerosi, in violazione del diritto di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione Italiana.
  • L’imposizione sperequativa, che non tiene conto della palese differenza di reddito professionale tra le due categorie.
  • L’incostituzionalità dell’imposizione di una doppia tassazione sullo stesso reddito.

In sede legislativa noi chiediamo:

  • Il rispetto dell’art. 22 della Legge 773/1982, in modo che il geometra che svolge un’attività meramente occasionale e che è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che è già pensionato, sia esonerato dal contributo “soggettivo, integrativo e maternità”.
  • La contestuale applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 10, comma 6, della Legge 773/1982.

Responsabile dipartimento CIPAG
Gabriele Caron

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