“La tardiva o omessa comunicazione ad ENEA non comporta la perdita della detrazione ECOBONUS. In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che il termine di 90 giorni – in mancanza di esplicite sanzioni previste dalla normativa – è meramente statistico”.
Lo rende noto l’avv. Monica Mandico del Comitato Tecnico Scientifico di Federcontribuenti su una recente sentenza della Suprema Corte riaffermato con l’ordinanza n. 19309/2024, “con cui – spiega l’avv. Mandico -i Giudici di legittimità hanno riconfermato quanto già precedentemente espresso con la sentenza 7657/2024, con cui si è avuto, per la prima volta, un sostanziale cambio di orientamento”.
La Cassazione, quindi, negli ultimi mesi “ha sostanzialmente riformato un orientamento costante, mediante un’interpretazione autentica dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, che – conclude Federcontribuenti – non prevede alcuna sanzione (sul piano della fruizione del beneficio) in caso di omessa o tardiva comunicazione all’ENEA”.
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