La cattiva informazione, un po’ superficiale e un po’ caotica, rende impreparati e quindi vulnerabili milioni di contribuenti alle prese con l’agenzia della riscossione. L’unica cosa giusta da dire ai contribuenti è di attivarsi per tempo, sin dalla ricezione della prima cartella Equitalia o altra agenzia preposta alla riscossione. I tempi di intervento sono stretti, i sistemi da attuare sono diversi come diversa è una cartella esattoriale dall’altra. Anche la giustizia tributaria non è la stessa, essa cambia di regione in regione, grazie alla libera interpretazione della legge. Le anomalie si concentrano nell’area legislativa e in quella della stessa giustizia tributaria. Basta una nozione sbagliata per annullare ogni possibilità di difesa. La Legge 228/2012 meglio nota come legge di stabilità è la normativa prevista per la immediata sospensione di ogni azione da parte di Equitalia o di altra agenzia. L’art 527 stabilisce l’automatico annullamento, decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di tutti i crediti di importo fino a duemila euro, chiarendo però che in tale importo sono ricompresi la sorta capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e le sanzioni, iscritti nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. Il limite di due mila euro è irrisorio e fuorviante tenuto conto che stiamo parlando di ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 ovvero di crediti sui quali è maturata una considerevole quota di interessi di mora calcolati anche sui precedenti interessi che da soli superano di gran lunga il tetto dei due mila euro. Ma la parte della legge che ci lascia più perplessi è quella relativa alla procedura prevista per la istanza di annullamento che il contribuente può formulare all’agente della riscossione e che invece di snellire e facilitare il confronto tra contribuente e presunto creditore nasconde importanti pericoli. Il comma 537 dispone che i concessionari della riscossione sono tenuti a sospendere, immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo su presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente. Il comma 538 recita che entro 90 giorni dalla notifica, il contribuente può inviare una dichiarazione con la quale eccepisce che gli atti emessi dall’ente creditore sono interessati da: prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso o da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente impositore o da una sospensione amministrativa disposta dall’ente creditore o da una sospensione giudiziale disposta da un organo giurisdizionale o da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore o altre cause di inesigibilità del debito. Il decreto stabilisce sia il concessionario della riscossione, entro dieci giorni dalla presentazione di questa istanza da parte del contribuente a trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal cittadino e la documentazione dallo stessa fornita ed entro sessanta giorni l’ente creditore è tenuto a confermare, con raccomandata o posta elettronica certificata, al contribuente, la correttezza della documentazione prodotta. L’ente creditore entro 60 giorni deve dire al contribuente se la sua obiezione è stata accettata ma il termine si allunga fino a 220 giorni, se entro questo il contribuente non ha ricevuto comunicazione, il debito è annullato di diritto.
Le criticità.
Innanzitutto non è stata prevista una sospensione dei termini per la impugnazione e questa dimenticanza potrebbe costringere il contribuente a presentare la dichiarazione insieme ad un ricorso innanzi alla commissione tributaria. Qualche esempio ci chiarirà meglio il discorso: poniamo che un contribuente riceva una cartella di pagamento relativa ad una infrazione al codice della strada dalla quale risulti che la pretesa in essa indicata è prescritta. In tal caso la legge di stabilità prevede che il contribuente possa avvalersi della procedura appena indicata per segnalare all’agente della riscossione la intervenuta prescrizione del credito vantato in cartella. Deve essere l’ente creditore ad ammettere l’avvenuta prescrizione? Ci sembra un sistema alquanto ambiguo dal momento che l’ente impositore interessato ad incassare quel credito, cercherà sicuramente di sostenere la tesi contraria a quella dedotta dal contribuente.
Quello che ci preme sottolineare è che il contribuente non deve sentirsi sereno se, anche con ragione, ha provveduto ad eccepire il debito a lui iscritto, ma, gli si consiglia comunque di proporre azione giurisdizionale, per non vedersi poi preclusa la possibilità di ottenere giudizialmente, il riconoscimento delle proprie ragioni.