Se Bibbiano diventa un capro espiatorio ci allontaniamo dal grave problema legato alla sottrazione dei minori dalle proprie famiglie. Federcontribuenti: ”dal 2014, anno di nascita del nostra commissione di inchiesta sui minori sottratti, nulla è cambiato. Le acque sono più torbide di prima”. 26mila minori con genitori in difficoltà: 14mila allontatani dalla famiglia e 12mila collocati nei servizi residenziali per minorenni. Liguria e Molise le regioni con il più alto numero di allontanamenti con il 5,8 per mille e il 3,9 mille dei minori. Quanta ipocrisia politica e sociale sul tema? Le famiglie perfette esistono? Quale è la procedura che fa scattare l’allontanamento?
ATTENZIONE – non esiste nessun dato istituzionale o qualsivoglia registro, l’ultimo dato approssimativo è del 2014. Nello specifico non sappiamo quanti minori risultano allontanati perché subivano violenza o maltrattamenti e quanti sono stati allontanati per altra motivazione. Nessun governo si è mai davvero occupato dei bambini.
L’articolo 403 del Codice civile consente l’allontanamento dei minori dalla famiglia da parte della «pubblica autorità» quando sono in stato di abbandono morale o materiale, vivono «in locali insalubri o pericolosi» o sono allevati da persone incapaci di provvedere alla loro educazione.
È nella definizione di ”procedura urgente” previsto dallo stesso articolo 403 del Codice civile, che si dà ai i servizi sociali l’autorità di decidere da soli salvo poi con calma e a distanza di mesi, avvisare il tribunale per i minorenni. ”La procedura di urgenza va attuata solo quando si hanno elementi e prove ad accertare una situazione di violenza o pericolo imminente a danno del minore. In tutti gli altri casi dove si attua la procedura di urgenza si esercita un abuso da parte degli assistenti sociali”.
Cosa va cambiato con urgenza.
”La sottrazione del minore alla famiglia è per Legge una soluzione «limite» che sancisce l’insuperabilità delle difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente familiare idoneo. Chiediamo venga istituito nel più breve tempo possibile un registro nazionale sugli allontanamenti che contenga inoltre la motivazione corredato dall’iter giudiziario a controllarne la bontà della decisione assunta; oltre ai dati sensibili, come collocamento e costi. Solo avendo un registro unico e nazionale si potrà avviare quell’indagine conoscitiva sul fenomeno della speculazione a danno dei bambini e delle famiglie, fino a ciò regnerà l’ipocrisia”.
Nei casi più gravi i servizi sociali incaricano una cooperativa di selezionare una famiglia affidataria con la quale si stipula un contratto e si decide il contributo economico: ”anche queste famiglie affidatarie devono figurare in un elenco nazionale aggiornato ogni 24 mesi. Inoltre va individuato il comune come unico responsabile in sede civile e penale sul comportamento delle stesse famiglie affidatarie, assistenti sociali e case famiglia. Riconoscendo la responsabilità civile e penale al solo comune di appartenenza il controllo sul sistema sarà più semplice e immediato”.
Dopo la sottrazione del minore cosa succede e cosa cambiare.
”Ad oggi i genitori che si son visti portare via un figlio si vedono aprire sotto i piedi un baratro: nessuna comunicazione gli viene data né sul figlio e né sulla procedura da adottare; visite controllate senza continuità; ai genitori e ai minori viene spezzato il legame affettivo d’un tratto. Un atto disumano. Possono passare interi mesi prima che un genitore possa essere ascoltato da un giudice e spesso ciò avviene dopo anni. Anche in caso di assoluzione i genitori non riescono a riavere il minore. Cosa fare. Quando l’allontanamento non è stato deciso, (ecco dove il registro nazionale è fondamentale ), per violenze o maltrattamenti, i genitori devono avere il diritto ad essere ascoltati e difesi da un avvocato nel giro di 7 giorni. La Legge parla chiaro, in assenza di violenze i minori devono restare con i genitori ricevendo l’aiuto al domicilio degli assistenti sociali. Abbiamo 2 assistenti sociali ogni 7 mila abitanti. I familiari come i nonni o gli zii non vengono presi minimamente in considerazione per il collocamento temporaneo nemmeno su richiesta degli stessi”.
Conclusioni.
”Non esistono genitori perfetti e l’ordine all’interno di una casa non può decretare un allontanamento come non lo può decretare se l’amore del genitore è troppo o troppo poco. Si renda noto al Governo di continuare nel rendersi responsabile di tutti i traumi, i più terribili, a cui continuano a sottoporre dei bambini. Dei bambini a cui stanno togliendo l’affetto più caro, a cui stanno togliendo il diritto all’infanzia”.
Note legislative.
L’affido è una misura “a tempo”, pensata per tamponare una difficoltà momentanea: salvo proroghe nell’interesse del minore, non può superare i 24 mesi, ma nella pratica il 60% degli affidi in famiglia dura più di due anni. E l’obiettivo del rientro nella famiglia d’origine è centrato solo nel 40% dei casi.
Per quanto riguarda la legislazione speciale, si ricorda che la legge 4 maggio 1983, n. 184, vera e propria legge-quadro in materia di adozione, delinea un ampio sistema di misure di tutela dell’interesse primario del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare.
La normativa richiamata stabilisce che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’àmbito della propria famiglia – innovando rispetto alla precedente disciplina – prevede espressamente (articolo 1, comma 2) che: “le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. Proprio al fine di evitare la soluzione limite dell’allontanamento, ma anche per prevenire l’abbandono e consentire al minore di essere educato nell’àmbito della propria famiglia, sono previsti interventi di sostegno verso i nuclei familiari a rischio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Ancora, sempre in relazione alla rete delle case famiglia si riscontrano numerose situazioni di cointeressenza da parte di giudici onorari minorili con case famiglia. Considerando il peso decisionale che questi giudici non togati hanno nell’attività giurisdizionale è evidente che la presenza di tali rapporti può pregiudicarne l’imparzialità compromettendo potenzialmente il benessere del minore. A tale situazione ha cercato di porre rimedio la circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio
2020-2022, dell’11 luglio 2018, prevedendo all’articolo 5 una puntuale disciplina sulle
incompatibilità.
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