Scade il 18 febbraio 2020 il termine per accedere al fondo indennizzo per i circa 350 mila piccoli risparmiatori truffati dalle banche messe in liquidazione coatta amministrativa dal 17 novembre 2015 fino al 31 dicembre 2017: stanziati 1,5 miliardi di euro. Federcontribuenti: ” Si consigliano i risparmiatori di non attendere l’ultimo giorno e di segnalare tempestivamente l’ostruzionismo di alcune banche nel fornire la documentazione utile alla domanda di indennizzo”. I primi rimborsi previsti da aprile 2020. Il rimborso potrà essere chiesto da risparmiatori, imprenditori e microimprese, coinvolti dagli scandali di Banca Etruria, Banca delle Marche, CaRi Chieti, CaRi Ferrari, Popolare di Vicenza e Veneto Banca”.
È vero che la domanda di indennizzo può essere inoltrata anche l’ultimo giorno, ma quello che va detto agli utenti coinvolti e che attendono da ben 6 anni di vedersi restituire quanto estorto in maniera illegale dalle banche, è che la documentazione da allegare occorre prepararla tempestivamente, oppure si rischia il rigetto della domanda stessa.
Come presentare la domanda di rimborso
”Possono presentare la domanda direttamente gli utenti coinvolti o farsi assistere nella presentazione da un delegato. Anche gli eredi possono fare richiesta. La procedura è unicamente telematica attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/”
Hanno accesso al Fondo le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e con un fatturato non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Il Fondo nasce a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza delle banche sopra citate.
Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Per chi non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.
Rientrano anche la vendita o il collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio; la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o l’assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente.
”C’è da dire che certe pratiche scorrette non riguardano solo il limite temporale previsto dal fondo o le banche elencate, anzi, evidenziamo una continuazione nel sistema bancario, in forma variabile, che mettono a rischio il risparmiatore. Per questo diciamo sempre di non attendere l’ultimo momento per chiedere tutela o consigli. Spesso chiedere un parere prima di apporre una firma in banca salva la vita”.
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