Federcontribuenti vuole chiarire cosa si intenda per diritti patrimoniali detenuti all’estero.
A scanso di equivoci e dichiarazioni sbagliate, se non addirittura inutili, qui di seguito le indicazioni per chi davvero dovrà e se vorrà usufruire dello “Scudo fiscale” (art. 13-bis della Legge 3 Agosto 2009, n. 102 (http://nuovo.camera.it/201).
L’art. 13 bis recita al comma 1: E’ istituita un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali…..
Ora per far luce sui termini citati nell’articolo sopra menzionato cerchiamo di spiegarne i significati:
– per finanziarie si intende: denaro, o altre attività finanziarie
– per patrimoniali si intende: immobili, parte di immobili (es: multiproprietà), l’usufrutto (diritto immobiliare su un bene immobile ove al proprietario rimane la nuda proprietà); comunque è sempre chiaro che si parla di diritti reali.
Per fare ancor più luce, è da evidenziare che le multiproprietà (ove si intenda il pieno possesso di quegli identificati millesimali di immobile) sono state vendute molto molto raramente all’estero, in quanto è una tipologia di diritto turnario che ha avuto alquanto successo solamente nella nostra Italia.
Come se non bastasse, quando avete acquistato un diritto d’uso facente riferimento ad un residence sito all’estero, quanto avete versato è rimasto in Italia, in quanto, solitamente il vostro denaro è stato versato ad una società italiana e all’estero non è andato nulla, perché, come avrete potuto appurare in questi anni, i diritti d’uso nulla valgono.
Per la Spagna
Citiamo il testo della Legge Spagnola del 15 dicembre 1998 n. 42
“Con el término impropio de “multipropiedad” se vienen denominando todas aquellas fórmulas por las que se transmite el derecho a disfrutar de un alojamiento durante un período determinado cada año……”
(Con il termine improprio di multiproprietà si vanno a denominare tutte quelle formule per le quali si trasmette il diritto di sfruttare un alloggio durante un periodo determinato dell’anno…”
Quindi è palese che si parla di un diritto d’uso (in spagnolo: tiempo compartido = tempo condiviso = timeshare) che fa riferimento ad un periodo dell’anno e non ad una proprietà, infatti la legge dice che il termine multiproprietà è improprio.
Per concludere: non è un diritto patrimoniale, quindi per quanto ci riguarda non è da usufruire lo “Scudo Fiscale”.
Esempi di residence: Aquarius Aquamar – Club Nautilus – Golf Park – Callao Garden – Callao Salvaje……
Essendo svariati i residence in “Tiempo Compartido”, se avete qualche dubbio contattaci: info@federcontribuentiveneto.it , oppure chiamate il: 049 685175
Timeshare e/o Certificati di Associazione
Esistono, inoltre, CERTIFICATI DI ASSOCIAZIONE (chiamati molto impropriamente TIMESHARE) che fanno solamente riferimento alla Spagna o addirittura alla Sardegna come località ove è ubicato il residence, ma sono emessi da società che hanno sede in “Paradisi Fiscali” quali Isola di Man, Isole Vergini, Principato di Andorra, …. A nostro avviso neppure questi sono diritti patrimoniali, in quanto, purtroppo dobbiamo ripeterci, sono Certificati di Associazione (Membership Certificate), è come avere la tessera a punti di un supermercato che si hanno poi diritto a degli sconti o regali; quindi non serve lo “Scudo Fiscale”.
Esempi di residence: Castillo Beach Club, Club Estela Dorada alias Club Mediterraneam Cala Pi, Club Chayofa & Country Club, Sunset Beach Club, Club Infinity, Club Genesis, Esmeralda Beach Club, Elite Club Resort,…..
Essendo svariati, se avete qualche dubbio contattaci: info@federcontribuentiveneto.it , oppure chiamate il: 049 685175
Per Santo Domingo
In linea di massima vale quello che è stato detto sopra per la Spagna, infatti si parla sempre di:
Contracto de compraventa de semana (contratto di compravendita di settimana), ciò significa che si parla di un periodo di tempo e non di un diritto reale; per concludere anche questi non sono diritti patrimoniali e pertanto non dichiarabili.
Per quanto sopra non citato
In linea di massima, a parte alcuni residence siti in Francia, Stati Uniti, Austria, la maggior parte dei diritti d’uso non fanno riferimento alla proprietà reale di una parte dell’immobile o ad un eventuale usufrutto, ma solamente ad un periodo (quindi si parla di tempo: una settimana, due settimane) da sfruttare all’interno di un residence che nella maggior parte dei casi ha anche una scadenza (es: 50 anni al massimo per la Spagna).
FEDERCONTRIBUENTI SEGNALA:
Avendo ricevuto svariate segnalazioni da consumatori che sono stati contattati da esperti consulenti del settore (solitamente non hanno nemmeno la conoscenza di quello che possedete!), che vi propongono:
– perizie all’estero
e si offrono quali intermediari per la dichiarazione delle vostre attività detenute all’estero, vi rammentiamo di stare davvero in guardia.
Questo è quanto riportato nel modello per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba31f49be11679/scudo%20fiscale_modello%202009.pdf ):
Sono intermediari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:
a) le banche italiane;
b) le società d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) le società di gestione del risparmio previste dall’art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario.
Quindi: fate davvero attenzione! Se qualcuno vi propone aiuto per lo Scudo Fiscale, in merito a questo settore, iniziate ad avere DUBBI sulla sua credibilità.
I professionisti hanno: nome – cognome ed appartengono ad un Albo.
Non esitate a segnalarci qualsiasi situazione possiate ritenere “strana”:
info@federcontribuentiveneto.it
Tel: 049 685175