Federcontribuenti, Dipartimento Enasarco: ”la proposta di legge n. 2855 del 11/01/2021, primo firmatario l’On. Durigon, dove tratta la previdenza integrativa Enasarco, non è attuabile per Legge. Alimenta confusione e non risolve quelle libere interpretazioni che negli anni hanno causato gravi ingiustizie agli iscritti all’ENTE. Ricordiamo che la previdenza in questione è una previdenza di natura integrativa alla previdenza di primo pilastro INPS, disciplinata dall’art. 29 della Legge 613 del 22 luglio 1966, tuttora vigente, e come tale, dovrebbe essere collocata nel D.lgs n.252 del 5 dicembre 2005, il quale disciplina le previdenze integrative/complementari, come anche previsto dall’art.1”.
Con l’art. 29 della Legge 613, il legislatore ha esplicitamente espresso la volontà di trasformare la previdenza ENASARCO “che fino a quel momento era previdenza di primo pilastro” in previdenza integrativa/complementare a quella della gestione separata INPS, e con l’entrata in vigore della legge, ENASARCO gestisce la previdenza integrativa “per conto dell’INPS”, come da convenzione prevista dall’art.29. Quindi, ENASARCO ha il compito di erogare una integrazione pensionistica nel momento in cui l’Agente di Commercio o il Promotore Finanziario acquisisce il diritto alla pensione erogata da INPS.
Questa chiara volontà del legislatore negli anni si è voluta stravolgerla con Decreti Legislativi e Leggi che hanno prodotto interpretazioni errate della previdenza gestita da ENASARCO; confondendo persino la giurisprudenza, che ha associato ad essa termini letterari molto diversi tra loro nella sostanza, come, TOTALIZZAZZIONE-RICONGIUNZIONE-CUMULO, dove i primi due istituti non hanno nulla a che vedere con la previdenza integrativa ENASARCO; sia per la natura di previdenza integrativa, nonché per la coincidenza temporale dei contributivi versati nella gestita separata dell’INPS. I Decreti Legislativi e le varie Leggi che si sono susseguite successivamente alla Legge 613 del 22 luglio 1966, risultano, discriminatori rispetto ad altri lavoratori, incostituzionali e illegittime, nelle parti in cui si obbliga ad una doppia contribuzione previdenziale, e all’obbligatorietà della quota 92.
”Vogliamo far notare, che le previdenze integrative/complementari, “nei sistemi democratici” non possono essere obbligate per Legge, ne tantomeno soggette ad anni di versamenti contributivi; nel caso di ENASARCO che obbliga determinati anni di versamenti contributivi per erogare il diritto all’integrazione pensionistica, contrasta con la natura previdenziale della stessa, e con il principio per cui sono state istituite le pensioni integrative/complementari; su questo si sta creando ancora grande confusione a scapito dei diritti. Notiamo con grande apprezzamento, che la proposta di legge n. 2855 ha come primo firmatario l’On. Claudio Durigon, persona esperta nelle tematiche sociali previdenziali, per aver militato nelle file sindacali per molti anni, e per essere stato Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Siamo fiduciosi che porterà una modifica sostanziale nella proposta di legge, perché ben comprende, che la previdenza è una tematica importante per la vita delle persone, in quando va ha sopportare le necessità nel momento in cui si affronta la fragilità fisica quale è la vecchiaia. Ci sono centinai di migliaia di persone “con età avanzata” che hanno versato 18-19 anni di contributi presso la cassa di previdenza integrativa ENASARCO, e che oggi vivono con indignitose pensioni erogate dall’INPS, costretti a rivolgersi ai servizi sociali per avere dei supporti di sopravvivenza, pur avendo versato ingenti somme di denaro nelle casse della previdenza integrativa, senza avere la corresponsione in diritto”.
Questa tematica non e complessa come si vuol far credere; allungando i tempi per la risoluzione del caso, farà un danno alle casse dello Stato, se le istituzioni non interverranno immediatamente; perché questo problema verrà certamente riconosciuto nel diritto. Secondo i bilanci tecnici 2014-2017 della fondazione Enasarco, i soggetti silenti tra quelli in vita e gli eredi sono 692.000, che hanno versato nelle casse previdenziali ENASARCO circa 9,2 miliardi di euro, somme che lo Stato se ne farà carico in base all’arti. 28 della Costituzione. Noi nel merito abbiamo dei dati analizzati sulla base del numero dei silenti ENASARCO, che ci dicono che servono 50 milioni all’anno per mettere a regime i diritti previdenziali dei silenti; se c’è la volontà di dare dignità alle persone fragili, che si vedono negati i propri diritti. ”Come più volte ribadito, e non ascoltati dalle istituzioni preposte del precedente Governo, la soluzione è già prevista nella delega conferita dall’art. 1, comma 33, lettera a) capitolo 2), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che disciplina il Decreto Legislativo 509 del 30 giugno 1994, dove le istituzioni si sono dimenticati di far confluire la previdenza integrativa “gestita da ENASARCO”, nel D.lgs n.252 del 5 dicembre 2005, dovrebbe avrebbe riconosciuto il diritto sostanziale previsto dall’art. 29 della Legge 613 del 22 luglio 1966”.
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