L’acquisto di quote di godimento ripartito di multiproprietà (time sharing) rappresenta uno scandalo che questa Associazione ha, attraverso la delegazione di Padova, evidenziato e combattuto. Non di rado, peraltro, l’investimento in tale sciagurato prodotto è accompagnato dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, il cui fine è, all’apparenza, quello di agevolare l’acquirente.
Una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma (n. 171/09 – G.U. dr. Luisa Poppi) ha confermato l’orientamento sin qui sviluppatosi nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la nullità del contratto di time sharing (contratto principale) produce la conseguente invalidità del “collegato” finanziamento concesso dalla società finanziaria.
a) Come si sviluppa la vendita di una quota di godimento ripartito di multiproprietà?
Nel caso affrontato dal Giudice di prime cure parmense, i clienti erano stati contattati telefonicamente da un incaricato della società di multiproprietà, il quale aveva informato gli stessi di essere risultati vincitori di un premio. La coppia veniva così invitata a recarsi presso un hotel per ritirare il premio, consistente in una settimana gratuita presso una località balneare estera. In quella sede, ai clienti veniva prospettata la diversa possibilità di ottenere il diritto annuale ad una settimana di vacanza presso una località esotica attraverso l’esborso di una modica somma di denaro (appena superiore ai € 1.000,00).
In realtà ai malcapitati risparmiatori veniva proposto l’acquisto di un contratto di time sharing (periodi di vacanza in multiproprietà), con adesione ad una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
Al contratto sottoscritto nell’hotel, come accade in questi casi, ne segue uno successivo, perfezionato tra le parti presso l’abitazione del cliente. Nel caso di specie, i clienti sottoscrivevano, come accertato dal Tribunale di Parma, una “dichiarazione di perfezionamento della proposta per ricevere il certificato di iscrizione che conferiva la titolarità di n. 1 settimana rossa al fine di soggiornare ogni anno in appartamenti (bilocale 2 + 2 posti letto) situati in tutti i centri vacanza del…”.
Il funzionario della società di time-sharing provvedeva, inoltre, a far sottoscrive anche il contratto di finanziamento, in molte circostanze senza nemmeno aver ricevuto alcun mandato dalla società finanziaria.
Tale contratto di finanziamento è valido?
b) Conseguenze della nullità del contratto di vendita di una quota di godimento ripartito di multiproprietà sul contratto di finanziamento ad esso collegato.
Il Tribunale di Parma, seguendo l’orientamento già tracciato da altri giudici di merito, ha ritenuto nullo il contratto di multiproprietà sottoscritto dagli attori per indeterminatezza dell’oggetto.
In particolare, osserva il Tribunale, il contratto attribuiva al titolare un diritto di partecipazione ad una associazione, senza che venisse determinata la natura giuridica di quest’ultima.
Il contratto non regolava con certezza nemmeno la possibilità per l’acquirente di uscire dal rapporto oggetto di sottoscrizione, né regolava con certezza la durata del rapporto sottostante.
Per tali ragioni, il Tribunale di Parma ha stabilito la nullità di tale accordo, in quanto l’oggetto dello stesso è stato considerato indeterminato ed indeterminabile nonché ravvisando delle violazioni delle norme di trasparenza previste in materia.
L’aspetto più rilevante affrontato dal Giudice è quello di aver “esteso” la nullità della multiproprietà al contratto di finanziamento, definito dal Giudice, “collegato”, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.
Il Tribunale giustamente sostiene come “il finanziamento è stato infatti prospettato sin dall’inizio come un contratto connesso all’acquisto e idoneo a consentire all’acquirente una diversa e immediatamente proficua utilizzazione del bene. La locazione finanziaria è stata un mezzo necessario e previsto dal contratto di vendita per il pagamento del “certificato di associazione” tanto da potersi ritenere avvinta al primo dall’inizio e preordinato allo scopo di realizzare la vendita di quel certificato, rendendo agevole quest’ultimo proprio mediante la sottoscrizione del modulo di finanziamento”
Il contratto di finanziamento viene considerato “funzionalmente” connesso a quello di acquisto di multiproprietà, in quanto diretto alla realizzazione di quest’ultimo.
La sentenza in parola è importante perchè dimostra, come in più circostanze denunciato da questa Associazione, il collegamento stretto esistente tra la società che offre (rectius sollecita) l’acquisto di quote di time – sharing e le società di credito al consumo che “vendono” finanziamenti a condizioni usurarie.
L’orientamento succintamente esposto sta trovando seguito in molti tribunali, i quali configurano una connessione tra i due rapporti tale da configurare una invalidità del contratto di credito al consumo sottoscritto e finalizzato a “finanziare” l’acquisto del diritto di godimento in multiproprietà.
c) mancata indicazione diritto di recesso – nullità per violazione del diritto di ripensamento
Per completezza espositiva, occorre richiamare il Decreto Legislativo n..206 del 2005 (Codice del consumo) il quale riconosce all’acquirente di un diritto di godimento ripartito di un bene immobile il c.d. “diritto di ripensamento”, ovvero la possibilità di poter recedere dal contratto. L’articolo 73 di prevede che “entro dieci giorni dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le ragioni del recesso”. In tal caso, il cliente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese da questi sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare necessariamente prima dello scadere del periodo di recesso (art. 73, comma 1°).
Alcuni tribunali hanno dichiarato nullo il contratto di multiproprietà per violazione dell’art. 73, perchè tale diritto di recesso o non viene chiaramente indicato nel contratto, o il suo esercizio da parte del cliente viene limitato attraverso l’introduzione di penali che il cliente è tenuto a pagare per recedere dal contratto..
Anche in tali circostanze, la nullità del contratto di multiproprietà comporta la nullità del collegato contratto di finanziamento.
d) Conclusioni
Lo sviluppo del credito al consumo è sempre più vasto e variegato, come dimostrato dall’utilizzo sempre più massiccio delle carte revolving ed è finalizzato ad acquisti di diversa tipologia.
Nell’acquisto di quote di multiproprietà è stato dimostrato che tale strumento finanziario viene abusato da società bancarie al fine di trarre vantaggio in danno degli ignari clienti, i quali vengono sollecitati a rateizzare il proprio acquisto, senza essere resi edotti delle condizioni applicate.
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