Presso la Cassazione, come è noto, è pendente un’importante ricorso nel quale la Corte è chiamata a decidere se siano nulli i contratti “a valle” della nota manipolazione dei tassi Euribor accertata dalla Commissione Antitrust nell’intervallo compreso tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008. Stupisce che nel giudizio presso la Cassazione il Procuratore Generale dr. Nardecchia abbia depositato una memoria che appare una accorata difesa di una delle parti, ossia della banca, peraltro affermando circostanze non veritiere, in particolare riguardo il fatto che l’Euribor sia “un tasso interbancario … il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro … rappresentato dalla media ponderata -escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi- dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee”.
E’ dimostrato quanto meno dal 4/5/2017 dallo stesso ente che quota i tassi Euribor che non esiste alcun mercato interbancario europeo ed è noto quanto meno dal 2022 (fonte Banca d’Italia) che se esiste un mercato interbancario è solo per prestiti a brevissimo termine (fino ad una settimana) richiesti per far fronte ad impreviste esigenze di cassa. E’ inoltre dimostrato fin dal 2011 da un “Report” dell’EBA (European Banking Authority) che il metodo di calcolo dei tassi Euribor non avviene eliminando tutte le quotazioni anomale superiori al 85% ed inferiori al 85% ma solo un numero predeterminato di esse, in tal modo permettendo manipolazioni da parte di una singola banca. Stupisce quindi che il Procuratore Generale abbia acriticamente e senza sentire il bisogno di documentarsi in alcun modo affermato che i tassi Euribor siano tassi di mercato e che non siano sostanzialmente manipolabili, quando invece aveva il preciso dovere di fare il contrario. Altrettanto supinamente il Procuratore Generale ha fatto proprie tutte le difese che il ceto bancario -legittimamente- oppone normalmente ai mutuatari che richiedano il ricalcolo degli interessi in quanto calcolati con tassi euribor manipolati.
Afferma erroneamente il P.G. che non sia stata provata una concreta manipolazione dei tassi Euribor finali, quando invece nella decisione del 7/12/2016 della CE è accertato il contrario (punto 151); ignorando la nota di stampa del 4/12/2013 della CE ove è chiaramente affermata l’avvenuta manipolazione dei tassi Euribor; ed ignorando il Reg. UE 2016/2011 che prova come avvenuti e non certo potenziali “gravi casi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quali l’Euribor”.
Per il PG il mutuatario avrebbe dovuto chiedere il risarcimento del danno ai sensi della direttiva 104/2014 e del D. Lgs. 3/2017 quando espressamente entrambe si applicano solo per i fatti occorsi dopo la loro entrata in vigore. Infine per il PG le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 provano il fatto storico che vi siano state delle comunicazioni tra operatori bancari ma non l’effettiva manipolazione dei tassi e soprattutto che tali condotte abbiano causato effetti nei contratti “a valle”, andando volutamente contro la giurisprudenza a SS UU della stessa Corte di Cassazione (41994/2021) ed all’ordinanza 34889/2023 le quali espressamente affermano che è possibile per il contraente “a valle” di un’intesa antitrust vietata agire o in via extracontrattuale nei confronti dei soggetti che hanno partecipato a detta intesa, o in via contrattuale verso il soggetto con il quale è stato stipulato il contratto “a valle”.
Argomento decisivo, a favore del fatto che i contratti “a valle” siano il presupposto necessario senza il quale l’Autorità Antitrust non si sarebbe occupata della manipolazione dei tassi Euribor è il seguente: se le quotazioni euribor fossero rimaste un fatto “interno” alle banche che lo quotano, la Commissione Antitrust non si sarebbe occupata del problema.
E’ proprio il fatto che i tassi Euribor siano presi a riferimento da un numero elevatissimo di contratti il motivo per il quale la Commissione Antitrust si è occupato della loro manipolazione, per cui la prova del collegamento tra i contratti “a valle” e l’accordo vietato è data dalla stessa decisione della Commissione Antitrust, che è invocabile non solo dagli imprenditori ma anche dagli utenti finali (SS UU 2207/2005) che abbiano subito un pregiudizio; nel caso di specie il pregiudizio è l’utilizzo di un parametro Euribor non attendibile in quanto manipolato; quindi ad essere pregiudicato non è solo l’utente bancario ma anche la banca che ha diritto a vedere applicato un parametro non manipolato. Duole constatare che il Procuratore Generale abbia preso posizioni discutibili, anche in ragione del fatto che le banche che non hanno partecipato all’intesa vietata comunque hanno approfittato della stessa, incassando tassi Euribor “stellari” pur avendo fatto provvista a tassi enormemente inferiori a quelli euribor ufficiali, essendo noto che la raccolta avviene mediante i c/c ed i depositi e non attraverso un ipotetico mercato interbancario che è provato essere inesistente.
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