Il bilancio consolidato di Equitalia si è chiuso con una perdita di esercizio di € 73.514.000, con una variazione negativa pari a €. 101.758.000 a causa della contrazione dei rimborsi spese per procedure coattive, nonché dell’aumento dei costi del contenzioso esattoriale, dei costi informatici connessi alla realizzazione del riassetto societario e delle dinamiche del costo del lavoro. Equitalia è la priorità del nuovo governo. La riscossione delle multe sono salite grazie agli interessi fino a 4 miliardi di euro (140 euro a testa per le famiglie italiane in un anno): sono 426mila le case pignorate da Equitalia in tre anni! 181307 iscrizioni ipotecarie. Le sentenze delle varie Commissioni e della Cassazione se a favore dei contribuenti non vengono quasi mai recepite, così un contribuente di Milano ha ragione e a Roma ha torto. Accertamenti fatti con gli studi di settore: hai lavorato poco, ma, lo Stato dice che non è possibile e ti dice quanto hai guadagnato e quante tasse devi pagare. La vergogna degli incentivi per funzionari e dipendenti sul recuperato con la formula criminale del, più incassi, più guadagni! La follia degli interessi applicati da Equitalia che in poco tempo trasformano piccole cifre in cifre folli. Lunghezza biblica dei tempi della giustizia tributaria. Equitalia è una mostruosità creata e poi messa a punto da apparati statali il cui unico scopo è perseguire degli utili, quanto più alti possibile, non trascurando alcun mezzo pur di raggiungere tale fine. Una Società per Azioni Equitalia si comporta come un’azienda privata, se e quando gli fa comodo, ma in effetti gode di benefici e leggi che la rendono un soggetto ben diverso da una società commerciale. Essa gode di un numero imprecisato di privilegi che la pongono al di sopra delle leggi e non la obbligano al rispetto neanche delle più elementari regole, nè di mercato, nè del vivere civile. L’amaro commento dell’avvocato della Federcontribuenti, Fortunato Forcellino: « Non condivido il clima di ottimismo con il quale vengono accolti alcuni segnali lanciati da Equitalia, quando, dal prossimo mese di maggio, saranno aumentati gli interessi di mora applicati in cartella. Mi auguro invece, ma ne dubito fortemente, che il governo insediatosi, voglia finalmente porre mano ad una seria riforma della riscossione e, sopratutto, ad una radicale e seria riforma della giustizia tributaria. La riscossione pubblica non può essere affidata ad una società per azioni che fa il bello ed il cattivo tempo, che provvede, in proprio, alla stampa ed alla “notifica” della cartella di pagamento, oltre a porre in atto tutta una serie di misure quali fermi ed iscrizioni ipotecarie dimenticando, troppo spesso le garanzie fondamentali dello Statuto del Contribuente. Negli ultimi tempi la giurisprudenza della Cassazione, ha smentito e contraddetto dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, creati, solo due o tre anni or sono, dalla stesso giudice di legittimità. Mi riferisco, ad esempio ad una recente sentenza ella Corte di cassazione con la quale, è stata dichiarata la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo rilasciato al contribuente dallo stesso agente per la riscossione; eppure, dal 2010 la stessa Corte di cassazione aveva stabilito che tali atti fossero autonomamente impugnabili dal contribuente .A ciò si aggiunga, che nei vari processi ordinari e tributari nei quali è convenuto in giudizio, l’agente della riscossione si difende , depositando, per l’appunto , gli estratti di ruolo. Ed allora non si comprende, questa assoluta disparità di trattamento tra le parti in causa.
Altro caso, eclatante è costituito da alcune recenti sentenze della cassazione che sembrerebbero legittimare la “notifica “ eseguita direttamente, a mezzo posta, dall’agente della riscossione. Decisioni sicuramente contrastanti con le tante sentenze che, ormai, da più parti, in Italia, provengono da molti giudici ordinari e da molte commissioni tributarie. Senza dimenticare che è stato lo steso legislatore, a partire dal 1 luglio 1999 ad escludere, per l’agente della riscossione, la possibilità di notificare direttamente e a mezzo posta, le cartelle di pagamento.
Questi esempi potrebbero continuare a lungo, ma i casi citati evidenziano, la assoluta necessità di una radicale riforma del processo tributario, da improntare ad un assoluto rispetto dei principi costituzionali, e nello specifico, a quelli del “giusto processo” e della tutela effettiva del “diritto di difesa”. Il contenzioso tributario è strutturato in maniera tale da non garantire una assoluta parità tra le parti in causa e, mentre per il contribuente che propone ricorso, una serie di norme sanciscono la perentorietà dei termini processuali ( per impugnare un atto, per iscrivere a ruolo un ricorso) i termini previsti per la costituzione in giudizio dei resistenti, tra i quali figura l’agente della riscossione, vengono, con assoluta disinvoltura, considerati, troppo spesso, non perentori. Ciò comporta che l’agente della riscossione, si costituisce quasi sempre tardivamente, depositando solo qualche giorno prima della udienza di discussione, i documenti di cui intende avvalersi, pregiudicando, sistematicamente, il diritto di difesa del contribuente, previsto dalla nostra Costituzione.
E nel processo tributario, che si svolge, ( eccettuata la udienza che decide sulla sospensiva del contribuente) in una sola udienza di discussione, dare la possibilità all’agente della riscossione di depositare, tardivamente la sua documentazione probatoria ( che , nella maggior parte dei casi corrisponde appunto a dei semplici estratti di ruolo, e a copie di ricevute di raccomandata con le quali si pretenderebbe di provare la regolare notifica della cartella stessa) significa solo una cosa: consentire all’ente riscossore di calpestare e mortificare, nella maniera più evidente, quel diritto di difesa che rientra tra i diritti fondamentali della nostra Carta Costituzionale ».