Roberta torna a casa e ritira la posta nella propria cassetta: ”ho letto l’intestazione, Agenzia delle Entrate – Riscossione e ho pensato ad una semplice comunicazione considerato che non si trattasse di una raccomandata. Invece apro la busta e per poco non svengo, mi chiedono 19.593 euro”.
Roberta inizia a leggere la comunicazione e scopre di essere ritenuta debitrice per qualcosa che non esiste: ”nel 2012 ho fatto regolare denuncia di chiusura e cancellazione a tutti gli enti di una ditta individuale che avevo. Denuncia trasmessa regolarmente attraverso il servizio Entratel in data 19 dicembre 2012 e invece in questa comunicazione mi si elencano contributi INPS dal 2013 al 2017”.
Roberta sventola il suo certificato di cessazione attività regolarmente trasmessa, quindi cosa è successo?
”Al solito gli ingranaggi della macchina statale non funzionano, – spiega Marco Paccagnella di Federcontribuenti -, però in questa storia di errore ce ne sono stati troppi. A partire dal certificato di chiusura non pervenuto regolarmente all’INPS, alla mancata attuazione dell’ultima normativa varata sulla pace fiscale e lo stralcio delle mini cartelle”.
Partiamo dall’inizio e analizziamo la comunicazione informale arrivata a Roberta.
Una lettera e non una raccomandata, inoltre in piccolo e in fondo alla prima pagina leggiamo: ”Attenzione, il sollecito non è un atto notificato dall’Agente della riscossione e, pertanto, non si applicano le previsioni di cui all’articolo 1, commi 537 – 543 della legge 228/2012”. Inoltre scrivono: ”comprensivo degli interessi di mora che sono calcolati fino alla data del 08/03/2019”.
L’ufficio legale della Federcontribuenti così risponde alle diciture: ”tale lettera è stata definita dall’Ente – sollecito di pagamento e non notifica – aggiungendo che non è possibile applicare la sospensione legale prevista appunto dalla legge 228/2012 art 1 commi 537 – 543 ma ciò è falso. Tale sollecito è impugnabile e contestabile come specificato da numerose sentenze della Cassazione”.
Un modo per trarre in inganno il contribuente? In estrema sintesi, la sospensione legale della riscossione ( articolo 1, commi 537 – 543 della legge 228/2012 )consente ai debitori di richiedere direttamente al concessionario per la riscossione la sospensione immediata di eventuali azioni cautelari (ipoteca o fermo amministrativo) o esecutive (pignoramenti) intraprese dal concessionario stesso. E gli interessi applicati oltre la data dell’ultimo debito notificato? ”Pazzesco si lasci libera un’ Agenzia dello Stato di applicare tassi basati sull’ultimo bollettino della Banca d’Italia che va ben oltre la data dell’ultimo debito. In questo modo si lede la stessa Legge”.
Ma la pace fiscale? Lo stralcio delle cartelle dal 200 al 2017 per chi ha un ISEE inferiore ai 20 mila euro?
”Se ne sono accorti tutti i contribuenti ma, se ne è dimenticato il governo giallo – verde. L’INPS ha sospeso, in mancanza di chiarimenti interpretativi sul calcolo della soglia dei mille euro, le operazioni di sospensione e annullamento dei debiti previdenziali. Il punto è che ogni singola cartella debiti INPS non supera le mille euro, quindi senza chiarimenti andrebbero sospesi il 97% delle cartelle esattoriali INPS. Ricordiamo comunque che anche qui esiste una normativa specifica: i debiti previdenziali si prescrivono dopo anni 5. Quindi i dubbi del governo e dell’INPS in realtà non hanno motivo di esistere, basterebbe applicare la Legge”.
Invece per ottenere lo sconto previsto dalla manovra fiscale sulle cartelle esattoriali e in base all’ISEE? ”Anche qui troviamo poca applicazione e troppa confusione. Basti partire dal sollecito giunto alla signora Roberta per intendere che, ancora e insistentemente, lo Stato italiano batte cassa anche quando non è autorizzato. Un ISEE medio per una famiglia media si aggira intorno ai 9 mila fissare la soglia a 20 mila praticamente include il 90% della platea dei contribuenti.”
Enti che non comunicano, una digitalizzazione costosa e insufficiente, comunicazioni scarse o non veritiere da parte degli Enti di Stato. Una riforma fiscale che non decolla, la volontà di tenere i contribuenti con le spalle al muro. La strada per uno Stato equo e giusto non è stata ancora intrapresa. ”L’Agenzia delle Entrate e Riscossione avvia troppo spesso procedure esecutive esattoriali senza rispettare delle precise norme del processo tributario; norme che le impedirebbero di procedere con tale e tanta superficialità. Ci sono state segnalate infatti numerose situazioni nelle quali, l’Agente della Riscossione, ha notificato un pignoramento presso terzi ai debitori, incurante del fatto che questi ultimi avevano regolarmente e tempestivamente impugnato gli atti presupposti o precedenti ( ad esempio una intimazione di pagamento) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Giova ricordare, – conclude l’avvocato della Federcontribuenti, Fortunato Forcellino – , che la proposizione di un ricorso innanzi alla commissione Tributaria Provinciale, per importi fino a 50mmila euro, determina, ai sensi dell’art 17 bis del d. lgs. 546/92 ( la legge che disciplina il processo tributario), l’effetto della sospensione automatica, per novanta giorni, della attività dell’agente della riscossione, che, pertanto, non potrebbe assolutamente procedere con le azioni esecutive. Ci spiace rilevarlo, ma anche in questo caso il reclamo mediazione, sventolato dai diversi esecutivi, come un sistema di risoluzione alternativo delle controversie, rappresenti invece solo ed esclusivamente l’ennesimo sistema per ritardare l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale, consentendo, al ministro di turno di presentarsi sul palcoscenico europeo, sventolando, le errate e non veritiere cifre di una diminuzione del contenzioso in Italia”.
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