Dopo 10 anni di azione giudiziaria, l’astigiano condannato al carcere per una richiesta di gratuito patrocinio (mai ottenuto) viene risarcito in sede civile mentre penalmente rischia ancora il carcere. Federcontribuenti: ” a maggio scorso l’avvocato Lessio depositava un ricorso alla Corte d’appello di Torino, richiamando la cosiddetta Legge Pinto. Lo scorso 22 agosto ottiene il risarcimento per l’ingiusta durata del processo ma, il 23 agosto riceve una nuova comunicazione che lo informa che è stata fissata per il prossimo 3 dicembre la decisione per la messa in prova ai servizi sociali come misura alternativa al carcere. Un uomo onesto, senza ombre, senza mai aver commesso un reato di alcun tipo trattato come un pluripregiudicato”. Ex impresario edile, penalizzato dal redditometro. La Legge Pinto prevede che la durata ragionevole del processo debba essere contenuta in anni 6 complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per il secondo grado ed 1 per il giudizio di legittimità.
La storia di Tagliareni che si è visto infliggere due condanne (con ordine di carcerazione sospeso fino al prossimo dicembre 2019) per colpa del redditometro utilizzato per verificare la congruità di due richieste risalenti al 2009.
Il “calvario” di Tagliareni inizia nel 2009, quando viene presentata una denuncia – querela nei suoi confronti per fatti personali. Per cercare di risolvere la “rogna” si rivolge ad un professionista, al quale non nasconde le proprie difficoltà economiche. Il passaggio successivo è la firma dell’istanza di gratuito patrocinio, mai ottenuto, che scatena equivoci fino all’incubo giudiziario lungo 10 anni. L’uomo viene infatti indagato, processato e condannato dal Tribunale di Asti a un anno e tre mesi di reclusione. ”All’epoca, oberato dalla crisi, nel compilare l’istanza dimenticò di dichiarare di aver posseduto, nel corso degli ultimi anni, cinque autovetture “di vecchissima immatricolazione” e “di scarsissimo valore”. Un errore fatale, dal momento che, pur essendo senza lavoro, venne considerato percettore di reddito e, di conseguenza, denunciato e processato. L’art.95 del Dpr 115/2002 prevede per un fatto del genere la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
La sentenza è confermata in appello e dalla Suprema Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suo avvocato. Nel frattempo il processo – madre si conclude con l’assoluzione piena. Ma è un dettaglio. ”Lo scorso dicembre Tagliareni si vede notificare l’ordine di carcerazione con contestuale sospensione della esecuzione della pena. Al danno si aggiunge la beffa, perché per una ulteriore istanza di gratuito patrocinio, presentata nello stesso arco temporale e rimasta anch’essa priva di accoglimento, arriva l’ennesima “stangata”: un anno e due mesi di reclusione. In questo caso il giudice motiva la decisione sottolineando che l’imputato, pur avendo dimostrato di non avere alcuna attività lavorativa, possiede cinque autovetture e cita il “famigerato” redditometro. “Trovo tutto questo inaccettabile – afferma Tagliareni – anche alla luce della circostanza che per fatti che risalgono al 2009 rischio di andare a finire in carcere sulla base di un redditometro induttivo e presuntivo che viola le più elementari regole dello Stato di diritto”. Tagliareni ha sbagliato, ma il suo è stato un errore veniale. Nessun danno ha prodotto alla collettività. Le spese legali le ha pagate di tasca propria e lo Stato non ci ha rimesso un euro. È giusto che un cittadino rischi il carcere per tutto questo? Tra la’latro che senso ha riconoscergli in sede civile un risarcimento per il danno subito e mandarlo poi in carcere o in custodia dei servizi sociali?
L’applicazione della Legge Pinto.
“Il processo di secondo grado, tra deposito dell’atto di appello e sentenza, è durato 7 anni, termine ben superiore alle previsioni legislative. In base ai parametri della Pinto, Tagliareni ha diritto ad ottenere l’equa riparazione per i danni subiti, in quanto la durata del suddetto processo non trova giustificazione né nella complessità dell’istruttoria, né nella condotta delle parti. Il processo, infatti, si è svolto su base documentale”.
Il processo penale, in sintesi, ” non è stato conforme all’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo con specifico riferimento al termine ragionevole di durata, essendo il processo fondato su prove documentali ed avendo l’imputato tenuto un consono comportamento processuale, per cui il ritardo nell’espletamento del giudizio di secondo grado non è in alcun modo dovuto a condotte dell’imputato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in modo conforme ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente”.
10 anni di processo per non aver commesso il fatto, 10 anni di spese legali pagate da Tagliareni per non aver dichiarato di possedere 5 automobili di vecchissima immatricolazione e senza alcun valore; 10 anni di processo a carico di un ex artigiano rimasto senza lavoro.
”L’indennità, prevista per legge, gli è stata riconosciuta, che senso ha ora mandarlo n carcere o in affido ai servizi sociali? Una condanna detentiva che fa a pugni con la benevolenza che lo Stato riserva agli autori di reati ben più gravi di quello per il quale il povero Tagliareni, per un eccesso di leggerezza, è finito sul banco degli imputati.
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