L’amministratore di sostegno è una figura istituita per Legge al fine ”di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’ADS si occupa soprattutto di tutelare e gestire il patrimonio della persona non autonoma. Federcontribuenti: ”l’Amministratore di Sostegno può essere imposto da un PM anche a fronte di un dissidio familiare”. Chi può essere nominato ADS? Che poteri e compiti ha? Quali criticità possono emergere?
Anziani, tossicodipendenti, alcolisti, disabili psichici o fisici e malati.
”Proviamo a pensare ad un familiare o estraneo chiamato a gestire il nostro patrimonio e a quanti possibili errori o conflitti di interesse possono nascere”.
Le criticità che emergono.
Aumentano le denunce di familiari sulla gestione patrimoniale degli ADS.
”Troppe persone subiscono un ADS su richiesta di terzi senza adeguate perizie difensive, anche quando queste persone si oppongono. Addirittura e con scarsi controlli, si autorizzano gli ADS a prelevare compensi, sotto forma di rimborsi spesa, direttamente dalle risorse degli amministrati. In questo modo il sostegno si trasforma in una interdizione vera e propria. E se un familiare denuncia una gestione poco oculata o la sparizione di beni o somme di denaro scopre ben presto la difficoltà nel fare luce sull’operato dell’ADS”.
Federcontribuenti assiste e coadiuva sia i beneficiari della ADS che i familiari.
I doveri dell’amministratore di sostegno sono sanciti dall’ art. 410 del Codice Civile.
L’amministratore deve, in sintesi, prendersi cura del beneficiario sia nella cura sia nella gestione del patrimonio e deve presentare al giudice tutelare una dettagliata relazione sul proprio operato e sulle condizioni di vita del beneficiario. ”Deve inoltre stillare un resoconto patrimoniale e cioè stabilire i beni mobili e immobili del beneficiario e se un bene sfugge alla valutazione diventa un problema”.
Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno?
I soggetti che possono fare ricorso all’amministrazione di sostegno sono il beneficiario ( la persona interessata); il genitore superstite previo testamento; i familiari fino al 4°grado; gli affini fino al 2°grado; il Pubblico Ministero; i tutori e curatori.
Gli operatori dei servizi sanitari e sociali sono obbligati a proporre il ricorso al giudice tutelare, qualora ritengano opportuno il ricorso all’amministrazione di sostegno.
È necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per acquistare beni, esclusi quelli necessari alla gestione del patrimonio e quelli per la vita quotidiana; accettare o rinunciare a eredità; assumere capitali; riscuotere obbligazioni; cancellare ipoteche o svincolare pegni; azioni per riscuotere i frutti; promuovere giudizi di azione possessorie e di sfratto.
Ci si può opporre alla decisione del giudice tutelare?
Secondo l’articolo 406 del Codice Civile, solo l’interessato può opporsi alla decisione del Giudice Tutelare, entro 10 giorni dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza.
L’amministratore di sostegno ha diritto a un compenso?
Gli articoli 379 e 424 del Codice Civile stabiliscono che l’amministratore di sostegno svolge le proprie mansioni a titolo gratiuto ma, invece godono di rimborsi spese.
L’amministratore di sostegno può essere sostituito?
Secondo l’art. 413 del Codice Civile, il giudice tutelare può esonerare l’amministratore di sostegno se il compito è diventato troppo gravoso oppure in caso di cattiva gestione e negligenza.
Il beneficiario, lo stesso amministratore di sostegno, il pubblico ministero e alcuni dei soggetti indicati nell’art. 406 del Codice Civile possono richiedere la sostituzione dell’amministratore o la cessazione dell’istituto qualora se ne siano verificati i presupposti.