Equitalia, dopo tre anni finisce l’incubo di un contribuente che ha subito una iscrizione ipotecaria illegittima. L’avvocato di Federcontribuenti Fortunato Forcellino: ”ora procederemo con una richiesta di risarcimento danni”. Nelle cartelle non si è tenuto conto degli sgravi come della prescrizione stabilita dai giudici.
Il sig. Giordano riceve nel 2013 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sul suo unico bene, posseduto in comproprietà, tramite la quale Equitalia gli chiede di pagare entro trenta giorni, la somma di € 45.000. ”In questa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria troviamo il primo errore commesso dall’agenzia di riscossione tale da rendere la richiesta e la minaccia illegittima. Infatti figurano crediti previdenziali per i quali il sig. Giordano ha ricevuto uno sgravio dall’ente impositore – sgravio comunicato telematicamente ad Equitalia precedentemente all’invio della predetta comunicazione preventiva – ”.
La comunicazione preventiva fa riferimento a crediti di diversa natura, ”per questo abbiamo impugnato la comunicazione innanzi ai giudici competenti: giudice di pace per le multe, giudice del lavoro per i contributi previdenziali e ctp Salerno per i tributi. Il giudice di pace di Salerno accoglie la domanda, del sig. Giordano e dichiara prescritte le cartelle relative ad infrazioni al codice della strada richiamate nella comunicazione preventiva. Anche il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stabilendo che Equitalia non abbia dato prova della notifica delle cartelle. La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno passa in giudicato perché Equitalia decide di non appellarla!”.
Nel frattempo il contribuente discute presso la CTP di Salerno, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa ai crediti di natura tributaria e, in questa sede, ”facciamo presente alla commissione che nel frattempo Equitalia aveva inviato al mio assistito una nuova comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicante le stesse cartelle di pagamento presupposte, comprese le multe stradali annullate dal giudice di pace”. Ciò nonostante la CTP di Salerno accoglie parzialmente il ricorso del contribuente e nelle more dell’appello Equitalia non esita ad iscrivere ipoteca esattoriale sul bene del sig. G. ben sapendo di non avere i presupposti per procedere.
”Impugniamo la comunicazione di iscrizione ipotecaria e stavolta la CTP accoglie pienamente il ricorso annullando l’iscrizione ipotecaria. La sentenza emessa ad aprile 2016 diventa definitiva perché Equitalia decide di non appellarla”. Sembrerebbe un discorso chiuso, una vittoria piena, ma resta l’amaro di chi ha dovuto subire, ingiustamente e per tre anni, minacce e una iscrizione ipotecaria. ”Tre anni nei quali il mio assistito si è visto rifiutare la concessione di finanziamenti e nei quali non ha potuto nemmeno realizzare la vendita della unità immobiliare sulla quale, Equitalia con tanta leggerezza aveva iscritto ipoteca. Questa storia indica, se ancora ce ne fosse bisogno, come il sistema della riscossione sia troppo squilibrato a favore di una sola delle parti in causa; una società di riscossione organizzata sotto forma di società per azioni; un soggetto di diritto privato al quale sono state attribuite funzioni e poteri smisurati, come iscrivere ipoteche per crediti inesistenti, inesigibili e/o prescritti; inviare, sempre rigorosamente a mezzo posta, cartelle, intimazioni di pagamento (speso reiterandole a distanza di pochi mesi), con le quali intima di pagare entro 5 giorni la somma richiesta pena l’inizio della esecuzione forzata; effettuare pignoramenti presso terzi con una semplice lettera raccomandata, inviata da un semplice dipendente di Equitalia e senza il controllo preventivo e garantista del giudice delle esecuzioni e nel quale l’opposizione del contribuente/debitore è solo eventuale, e le garanzie e possibilità di difesa veramente ridotte al lumicino”.
La rabbia, nel caso che abbiamo descritto nasce anche per una altra ragione: Equitalia ha avuto più volte la possibilità di emendare i suoi errori, e poteva farlo tranquillamente, annullando ad esempio in autotutela la sua comunicazione di iscrizione ipotecaria palesemente ed assolutamente illegittima, tanto è vero che è stata annullata da vari organi giudicanti, ma non lo ha reputato assolutamente nè necessario, né doveroso farlo con il rischio di espropriare ingiustamente un contribuente del suo bene. Ed è per questa ragione che ”assieme al mio assistito abbiamo deciso di proporre una azione di risarcimento danni nei confronti della società di riscossione che, sebbene curi la riscossione esattoriale per conto dello Stato e egli altri enti pubblici locali, non può mettere con le spalle al muro un contribuente senza pagarne le conseguenze, perchè dobbiamo sempre ricordare che Equitalia lavora sotto la normativa di uno Stato che ha l’obbligo di far rispettare le leggi e i diritti dei contribuenti”.