Tribunale di Verbania, sezione civile, 12 ottobre 2010: Media Weeks srl di Padova e Carifin SpA, condannate a risarcire due consumatori che avevano fatto con loro un contratto, risultato poi nullo.
Marco Paccagnella: “Questa è una grande vittoria di Federcontribuenti”
La sentenza con la quale, il 12 ottobre 2010, la sezione civile del tribunale di Verbania ha dato piena ragione a due consumatori che si erano rivolti a Federcontribuenti per avviare una causa contro la Media Weeks srl di Padova, che aveva fatto credere loro di aver acquistato un diritto di godimento di un immobile in un villaggio vacanze delle isole Baleari, è una notizia importante per quelle centinaia e centinaia di persone che si trovano in una situazione simile, ossia che oltre ad essere stati raggirati con la “favola” di aver acquistato una quota in multiproprietà di un’abitazione, si trovano anche ad aver acceso dei finanziamenti – spacciati come “comode rate” – erogati da soggetti terzi rispetto alla parte venditrice e che in realtà sono stati fatti per acquistare “un oggetto indeterminato”. Questo perché emerge chiaramente che i finanziamenti ottenuti per acquisto quote multiproprietà sono nulli. “Desidero ringraziare – dice Marco Paccagnella, vicepresidente Federcontribuenti – l’avv. Desireè Gaspari del Foro di Pinerolo (TO), per la professionalità con la quale ha condotto la causa e la piena soddisfazione che ci ha dato. Questa è una grande vittoria di Federcontribuenti e in particolare della sua sezione veneta. Sono anni che diciamo che i soggetti finanziati possono avere la restituzione delle somme versate ai soggetti finanziatori per il mutuo a loro concesso, a causa di vizi riguardanti il contratto d’acquisto della multiproprietà. L’indeterminatezza dell’oggetto, tipicamente riscontrato in questi casi, rende il contratto d’acquisto nullo e quindi nullo risulta essere anche il contratto di finanziamento collegato per ragioni di scopo. La nullità del contratto di finanziamento porta alla logica conseguenza dell’obbligo restitutorio delle prestazioni adempiute dalle parti, come ha dimostrato questa sentenza”. In conclusione, questa sentenza dimostra che i soggetti mutuatari hanno buonissime possibilità di ottenere quanto versato al soggetto finanziatore purché il loro diritto non sia estinto per intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla data di conclusione del contratto finanziario”.
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